Reato parcheggiare l'auto bloccando il box del vicino
Per la Cassazione scatta il reato di violenza privata per chi parcheggia nel cortile condominiale ostruendo il libero accesso al garage di un altro condomino
Scatta il reato di violenza privata per chi parcheggia nel cortile del condominio ostruendo l'accesso al box auto da parte di altro condomino. Così ha deciso la quinta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 37091/2022) confermando in toto quanto deciso dalla corte d'appello di Salerno in una vicenda che ha per protagonisti due condomini condannati per il reato di cui all'articolo 610 c.p. per aver parcheggiato la propria vettura nel cortile condominiale bloccando di fatto l'accesso al garage del vicino.
La vicenda
Il giudice di secondo grado, in particolare, riformava la decisione di prime cure che aveva confermato la responsabilità penale, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, dichiarando la prescrizione per alcuni episodi e rideterminando la pena in relazione ai fatti commessi successivamente, confermando altresì le statuizioni civili in riferimento a tutti gli episodi originariamente contestati.
Il ricorso
I condomini adiscono, quindi, la Cassazione denunciando vizio di motivazione per avere la corte di merito ritenuto sussistente il reato di violenza privata, laddove invece nei diversi episodi in cui le condotte contestate si erano verificate si era trattato soltanto di un mero ritardo nello spostare la vettura parcheggiata nel cortile e non di un rifiuto, e, peraltro, in taluna delle occasioni non era stato neanche provato che il proprietario del garage aveva trovato l'ingresso ostruito.
Per di più, sostenevano i ricorrenti, tutti i condomini erano adusi al parcheggio delle vetture all'interno del condominio per cui semmai la fattispecie andava inquadrata nell'articolo 392 c.p., anche perché ai fini dell'inquadramento nell'articolo 610 c.p., era del tutto carente l'elemento della violenza o della minaccia.
La decisione
Per gli Ermellini, però, i ricorsi sono inammissibili.
Quanto alla configurabilità del delitto di violenza privata, ricordano, infatti, come "la condotta ascritta agli imputati - consistente nel parcheggiare la propria vettura all'interno del cortile condominiale in modo da impedire alle persone offese di poter liberamente accedere al box auto di loro proprietà – integri pacificamente la fattispecie di cui all'art. 610 c.p. contestata, atteso che il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di determinazione e di azione".
In ogni caso, la mera "attesa" addotta dai ricorrenti da parte della persona offesa era risultata essere piuttosto lunga e del tutto irrilevante poi appare la deduzione circa la sussistenza o meno di un diritto ad usufruire della corte condominiale per parcheggiare la propria vettura che si pone "su di un piano ben diverso dalla specifica modalità di parcheggio utilizzata dagli imputati, consistente nell'ostruire sistematicamente l'accesso ad un garage privato, il che rende evidente come appaia del tutto pretestuoso il richiamo all'art. 392 c.p". Da qui l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna degli imputati anche alle spese di giudizio.