Reato stradale: termine lungo invocabile da tutti gli interessati alla pretesa risarcoria
Prescrizione - Termine - Prescrizione breve - Fatto dannoso costituente reato - Applicazione del termine più lungo anche all'azione civile (articolo 2947 del Cc, comma 3) .
In tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell'articolo 2947 c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2, dello stesso articolo, di quello eventualmente piu' lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto-reato e, dunque, a esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale
• Cassazione civile, sezione VI, sentenza 24 ottobre 2018 n. 26958
Sinistro stradale - Responsabilità aquiliana - Prescrizione - Articolo 2947 , comma 3, del Cc - Applicazione sia nel caso di richiesta del risarcimento da parte del danneggiato sia nel caso di richiesta da persone non titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da reato è soggetto al più lungo termine prescrizionale, previsto dall'articolo 2947 del Cc, comma 3, sia quando il risarcimento sia domandato dalla vittima del reato, sia quando sia richiesto da persone che, pur avendo subito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.
• Cassazione civile, sezione III, sentenza 5 luglio 2017 n. 16481
Prescrizione - Termine - Prescrizione breve - Fatto dannoso costituente reato – Applicazione del termine più lungo anche all'azione civile (articolo 2947 del Cc, comma 3).
In tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli l'articolo 2947 del Cc, comma 3 che prevede che ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, ai fini prescrizionali si applica anche all'azione civile per il risarcimento, al posto del termine biennale previsto dal secondo comma del suddetto articolo, quello più lungo previsto per il suddetto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato dalla legge come reato e non solo dalla persona offesa dallo stesso. (Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte opera una esemplificazione per rendere più chiaro il principio; in tema di sinistro stradale con lesioni alla persona, il proprietario dell'auto su cui viaggiava il danneggiato (se diverso da questi), non ha subito un danno (conseguenza) dal reato (evento) di lesioni, ma solo un “danneggiamento colposo” dell'auto, che non costituendo reato comporta che il diritto al risarcimento si prescrive in due anni. Il datore di lavoro del danneggiato, che ha corrisposto la retribuzione a questi durante il tempo dell'invalidità temporanea, ha subito un danno - conseguenza patrimoniale dall'evento di lesioni colpose (reato), subito dal lavoratore dipendente, con la conseguenza che il termine prescrizionale del diritto al risarcimento è quello di cui all'articolo 2947 del Cc, comma 3.
• Cassazione civile, sezione III, sentenza 26 febbraio 2003 n. 2888
Responsabilità aquiliana - Prescrizione lunga - Articolo 2947, comma 3, Cc - Fatto recante allo stesso soggetto danni alla persona ed alle cose - Applicazione
Quando e' unico il fatto recante contemporaneamente allo stesso soggetto danni alla persona ed alle cose, il piu' lungo termine prescrizionale (articolo 2947 del Cc, comma 3) previsto dalla legge penale per il reato si applica anche all'azione di risarcimento per il danno alle cose.
• Cassazione civile, sezione III, sentenza 16 giugno 1992 n. 7395
Prescrizione - Prescrizione lunga - Articolo 2947 , comma 3, del Cc - Fatto costituente reato - Fatto da cui derivano un illecito civile e un illecito penale - Inapplicabile all’illecito civile eventi dannosi riguardino soggetti diversi.
Quando da uno stesso fatto derivino due eventi, di cui uno integra illecito penale e l'altro illecito civile, il termine lungo di prescrizione stabilito dall'art.. 2947 c.c., comma , per il fatto considerato come reato non è applicabile anche all'illecito civile: tuttavia tale principio opera solo quando i predetti eventi dannosi riguardino soggetti diversi, mentre nell'ipotesi di danni subiti contemporaneamente da uno stesso soggetto si applica il solo termine più lungo di prescrizione, giacché la coincidenza degli interessi lesi in un solo soggetto determina la compromissione di una unica sfera giuridica.
• Cassazione civile, sezione III, sentenza 2 marzo 1984 n.1494