Recesso datoriale dal contratto collettivo e intangibilità dei diritti dei lavoratori derivanti da pregressa disciplina più favorevole
Contratto collettivo - Recesso unilaterale del datore di lavoro - Diritti dei lavoratori derivanti da pregressa disciplina più favorevole - Intangibilità - Condizioni.
In caso di disdetta del contratto collettivo, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 5 giugno 2023, n. 15648
Contratto collettivo - Contratto aziendale - Recesso unilaterale datoriale - Condizioni.
È legittimo il recesso unilaterale datoriale dal contratto aziendale a tempo indeterminato e i diritti dei lavoratori derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 maggio 2022, n. 14961
Contratto collettivo - Accordi aziendali - Termine di efficacia non predeterminato - Facoltà di recesso unilaterale - Sussistenza - Diritti dei lavoratori derivanti da pregressa disciplina più favorevole - Intangibilità - Sussistenza - Limiti.
Il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare -nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuta legittima la decisione datoriale di disdetta di un contratto aziendale senza predeterminazione di durata, escludendo la configurabilità di "diritti quesiti" in relazione alla pretesa del personale, collocato a riposo prima della disdetta contrattuale, di continuare a fruire dei buoni pasto e del diritto agli acquisti agevolati presso esercizi convenzionati, anche per il tempo successivo alla disdetta).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 agosto 2009, n. 18548
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