RECESSO LIBERO SU COMODATI GRATUITI SENZA SCADENZA
Il lettore riferisce che l'appartamento è stato concesso in comodato gratuito a tempo indeterminato (cosiddetto comodato precario), il che comporta la facoltà del comodante di recedere in qualsiasi momento dal rapporto e l'obbligo del comodatario di restituire immediatamente del bene, secondo quanto previsto dall'articolo 1810 del Codice civile. Diversamente da quanto è previsto in caso di comodato a termine, non è necessario uno specifico motivo di urgenza del comodante, ma basta la semplice volontà di rientrare nel possesso del bene.La condizione di coniuge separato della comodataria, con la quale convivono i due figli minori, risulta esclusivamente personale, del tutto indifferente ai comodanti e, peraltro, antecedente al rapporto di comodato. In tale ottica, dovrebbe rimanere irrilevante al contratto e al diritto-obbligo delle parti alla restituzione del bene; così come la situazione sarebbe estranea alla problematica, dibattuta in dottrina e giurisprudenza, relativa alla restituzione della casa coniugale concessa in comodato gratuito alla famiglia e assegnata, a seguito di separazione o divorzio, al coniuge convivente con i figli. A meno che il contratto non preveda clausole particolari legate appunto alla condizione del comodatario.Se la comodataria rifiuta di adempiere alla restituzione del bene, i proprietari, previo esperimento della mediazione obbligatoria, dovranno proporre una causa, con l’assistenza di un legale.