Reclamo del creditore ammesso soltanto se c’è stata opposizione
Per la contestazione del decreto omologativo valgono le norme ordinarie
In merito all’omologazione forzosa della transazione fiscale, la Cassazione – con l’ordinanza 1033/2024 – aveva anche già affermato che essa non dà luogo a un tertium genus di giudizio, diverso da quello “ordinario”, e di conseguenza si applicano le norme previste in generale per il giudizio di omologazione. Ne discende, come rilevato dalla dottrina, che contro il decreto di omologazione l’amministrazione finanziaria è legittimata a proporre reclamo solo qualora si sia opposta all’omologazione della...