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Recupero imposta su canoni di locazione non dichiarati. Onere della prova in caso di disconoscimento della pretesa tributaria

Una interessante e recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha affrontato la problematica relativa all'onere probatorio incombente sull'Agenzia delle Entrate in tema di recupero delle imposte inerenti canoni di locazione non dichiarati nel caso in cui il contribuente contesti la sussistenza dei presupposti di fatto posti a fondamento della richiesta impositiva.

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di Marzia Baldassarre*

Una interessante e recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha affrontato la problematica relativa all'onere probatorio incombente sull'Agenzia delle Entrate in tema di recupero delle imposte inerenti canoni di locazione non dichiarati nel caso in cui il contribuente contesti la sussistenza dei presupposti di fatto posti a fondamento della richiesta impositiva.

Il ricorso esaminato dalla Commissione Tributaria con la citata sentenza portante il n.2325/2022 del 15/02/2022 e depositata il successivo 21/06/2022 riguardante l'impugnazione di un avviso di accertamento notificato al contribuente per il recupero della tassazione per l'anno di imposta 2012 di canoni di locazione inerenti un immobile di proprietà dello stesso.

Avviso di accertamento che conteneva gli estremi della registrazione del contratto di locazione sulla base del quale veniva avanzata la pretesa tributaria, la decorrenza del medesimo, la sua durata e l'imposta del canone.

Tuttavia il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento proponendo avverso lo stesso tutta una serie di censure procedurali riferite alla presunta inesistenza della notifica, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, all'assenza di sottoscrizioni del capo dell'ufficio o di altro funzionario delegato a tal fine, al diritto di motivazione e, in più, all'illegittimità delle sanzioni applicate, sia in merito della pretesa tributaria contestando la riconducibilità al ricorrente del contratto di locazione fonte dell'imposta fatta valere con l'accertamento in questione.

A fronte della contestazione mossa dal contribuente in ordine all'assenza degli elementi di fatto posti a fondamento dell'Atto Impositivo la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa si è interrogata su quale fosse l'onere probatorio ricadente sull'Agenzia delle Entrate che consentisse di contrastare adeguatamente l'eccezione sollevata.

In tale senso, la Commissione ha ritenuto insufficiente l'indicazione degli estremi del contratto riportati nell'avviso di accertamento. Ha altresì precisato che l'onere probatorio non potesse ritenersi assolto attraverso la produzione in giudizio di un'interrogazione all'archivio informatico.

La Commissione, quindi, ha affermato il principio secondo cui l'unico modo per l'Agenzia delle Entrate utile per superare l'eccezione formulata dal contribuente fosse quello di versare in causa il contratto di locazione disconosciuto. Produzione che poteva essere effettuata agevolmente, posto che i contratti di locazione di immobili vanno prodotti in sede di registrazione e vengono acquisiti al sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso esaminato dalla Commissione non avendo l'Agenzia delle Entrate provveduto a produrre il contratto di locazione il ricorso del contribuente veniva accolto e l'avviso di accertamento veniva conseguentemente annullato.

La motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa appare corretta considerato che il contratto di locazione costituiva il presupposto essenziale della pretesa impositiva azionata con l'avviso di accertamento impugnato e la mancata produzione in giudizio dello stesso di fatto concretava l'assenza di prova certa in ordine alla legittimità della pretesa tributaria fatta valere.

*A cura dell'avv. Marzia Baldassarre, Studio Legale Baldassarre - Partner 24 ORE Avvocati

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