Penale

Reddito di cittadinanza, con le false informazioni non si perde in automatico

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di Patrizia Maciocchi

Niente sequestro della carta per l’accredito del reddito di cittadinanza per le false dichiarazioni sul proprio reddito, se queste non incidono sul diritto al beneficio che ci sarebbe comunque.

La Cassazione, con la sentenza 29910, prende le distanze dall’orientamento largamente maggioritario affermato dai giudici di legittimità, secondo cui il reato, previsto dall’articolo 7 della legge 26/2019, scatta in automatico in virtù delle notizie non veritiere sulla condizione economica di chi chiede l’accesso al «sostegno».

La Suprema corte considera addirittura in contrasto con la Costituzione l’interpretazione dominante, secondo la quale sarebbe eccentrico e fuorviante chiedere di verificare se la falsa informazione abbia inciso o meno sul riconoscimento del trattamento.

Ad avviso dei giudici che hanno seguito la via del maggior rigore, infatti, il dato penalmente rilevante sarebbe nella violazione del patto di leale collaborazione tra lo Stato e i cittadini più deboli, considerati meritevoli di sostegno.

In questo quadro le consapevoli omissioni sul proprio reddito, metterebbero in pericolo il bene tutelato dalla norma.

Completamente diversa la tesi dei giudici della seconda sezione, che escludono la rilevanza penale delle condotte commissive od omissive se non c’è un collegamento funzionale con la percezione indebita del reddito.

Una conclusione raggiunta sulla base di una lettura fedele della norma incriminatrice “incrociata” con le norme sui controlli.

L’articolo 7, comma 1 della legge 26/2019, scrivono i giudici, «descrive l’elemento soggettivo della fattispecie secondo lo standard proprio del dolo specifico, in ragione della finalità richiesta perché assuma rilevanza la condotta decettiva (“al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3”)».

Per questa ragione la finalizzazione della condotta - spiega la Suprema corte - non può essere ridotta alla verifica dell’atteggiamento psicologico del dichiarante, indipendentemente dall’idoneità dell’azione censurata a raggiungere l’obiettivo indicato dalla norma: l’indebita percezione. Per la Suprema questa è la lettura in linea con la Carta sul principio di offensività.

La tesi è coerente con i principi del reato come pericolo concreto e con l’idea del legislatore nel configurare l’elemento soggettivo in termini di dolo specifico.

Per finire, ancora una conferma dell’importanza del nesso funzionale, arriva dall’esame del sistema dei controlli delle istanze di accesso alla misura. L’obbligo di trasmissione all’autorità giudiziaria della documentazione amministrativa con i risultati delle verifiche fatte dai soggetti a cui è affidata la vigilanza (comuni, Inps, Agenzia delle entrate e Ispettorato del lavoro) è previsto solo per i casi in cui, dalle dichiarazioni mendaci accertate sia derivato un illegittimo godimento del reddito di cittadinanza.

È dunque annullato il sequestro della card, perché non può essere sanzionata penalmente una condotta che non incide sul diritto al beneficio.

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