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Reddito dell’amministratore accertato sui verbali di nomina

L’agenzia delle Entrate può desumere il reddito imponibile dell’amministratore condominiale, ponendo a fondamento dell’accertamento, alternativamente, o le fatture emesse nei confronti dei singoli fabbricati amministrati, ovvero, in caso di mancata registrazione delle stesse, i verbali di nomina dai quali risultano i compensi annui, pattuiti al momento del conferimento dell’incarico

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di Roberto Rizzo

L’agenzia delle Entrate può desumere il reddito imponibile dell’amministratore condominiale, ponendo a fondamento dell’accertamento, alternativamente, o le fatture emesse nei confronti dei singoli fabbricati amministrati, ovvero, in caso di mancata registrazione delle stesse, i verbali di nomina dai quali risultano i compensi annui, pattuiti al momento del conferimento dell’incarico. Spetta, per converso, al contribuente dimostrare, in applicazione dell’articolo 32 del Dpr 600/73, di aver correttamente denunciato i redditi in dichiarazione, ovvero che le somme oggetto di contestazione non concorrono alla formazione della base imponibile.

Lo precisa l’ordinanza della Cassazione 18100 del 6 giugno 2022 che, confermando la sentenza 2858/19 della Commissione tributaria regionale del Lazio, ha rigettato la difesa di un amministratore ricorrente.

L’onere probatorio

Quest’ultimo, vittorioso in primo grado innanzi alla Commissione tributaria provinciale, ad avviso del giudice d’appello, non aveva assolto al proprio onere probatorio.

In particolare, la Commissione tributaria regionale prima, e la Cassazione poi, hanno affermato che né la documentazione contabile né il prospetto riepilogativo, da lui prodotti, sono risultati idonei a superare le contestazioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di finanza. Il contribuente, per vincere la presunzione contraria a suo carico, ha l’onere di dimostrare in maniera analitica e dettagliata che le movimentazioni bancarie ricavabili dal suo conto non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cassazione 26018/14). Nel caso di specie, mancando l’indicazione della riferibilità delle singole operazioni rinvenute sul conto corrente dell’amministratore, tutti i movimenti bancari rilevati devono essere riferiti a redditi imponibili, conseguiti nell’attività economica da lui svolta(Cassazione 19029/06).

Compensi risultanti dai verbali

Corretto il verbale redatto dalla Guardia di finanza nella parte in cui ha accertato che i dati relativi ai compensi per la gestione dei singoli condomìni sono stati estratti dalle fatture emesse o, in mancanza, dai verbali di assemblea nei quali veniva affidato l’incarico e stabilito il relativo compenso. Debole la difesa del ricorrente, il quale producendo un mero riepilogo contabile, non ha saputo provare la corretta contabilizzazione dei compensi, i motivi della loro mancata registrazione e la ragione per la quale erano stati esclusi dal reddito imponibile.

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