Rassegne di Giurisprudenza

Registro delle imprese: la cancellazione della società non configura remissione del debito

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Società di capitali – Scioglimento e liquidazione – Bilancio in fase di liquidazione – Omesso deposito per oltre tre anni consecutivi – Cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese – Presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al diritto di credito – Esclusione – Contegno omissivo – Qualificazione come negozio di remissione del debito – Esclusione.
Il mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, da cui consegua la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società era titolare e non è qualificabile come negozio di remissione del debito.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 18 maggio 2021 n. 13534

Società - Di capitali - In genere pretesa azionata in giudizio - Cancellazione della società attrice dal registro delle imprese - Remissione del debito - Condizioni - Fattispecie.
L'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto dovute agli ex soci di una società di capitali, estintasi nel corso della causa, le somme inizialmente pretese dalla medesima).
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 22 maggio 2020 n. 9464

Società - Di capitali - In genere cancellazione volontaria - Estinzione - Effetti - Credito sociale sub judice - Giudizio coltivato dal liquidatore ante estinzione - Interesse dei soci all'accertamento del credito dopo la cancellazione - Sussistenza - Fondamento.
L'estinzione della società per avvenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese non priva i soci dell'interesse alla decisione in un giudizio di accertamento di un credito sociale coltivato dal liquidatore prima di detta cancellazione, stante la qualificazione di tale iniziativa come attività ulteriore escludente una rinuncia alla pretesa azionata e stante l'interesse dei soci anzidetti a determinare l'entità del rapporto giuridico facente capo all'ente estinto.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 6 aprile 2018 n. 8582

Società - Di capitali - In genere cancellazione della società dal registro delle imprese ex art. 2490, ultimo comma, c.c. - Effetti - Giudizio risarcitorio pendente - Venir meno dell'interesse alla decisione - Esclusione - Ragioni.
L'estinzione di una società determinata dall'avvenuta sua cancellazione dal registro delle imprese per omesso deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi, non determina il venir meno dell'interesse alla decisione di un giudizio risarcitorio, pendente, intrapreso dal suo liquidatore: ciò sia per la difficoltà di distinguere, in assenza del bilancio di liquidazione, tra i diritti in cui siano succeduti i soci, ove all'estinzione societaria non sia seguito il venir meno di tutti i rapporti giuridici facenti capo all'ente estinto, e quelli destinati all'estinzione; sia, soprattutto, perché l'instaurazione e la prosecuzione di quel giudizio da parte del liquidatore non consentono di ritenere che la società avesse rinunciato alla pretesa ivi azionata.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 25 ottobre 2016 n. 21517