Civile

Registro Imprese, sezione speciale anche per le Sta

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di A. Bu.

La società tra avvocati (Sta) deve iscriversi alla sezione speciale del Registro Imprese riservata alle società tra professionisti (Stp) o deve iscriversi solo nella sezione ordinaria del Registro Imprese ?

La questione si pone sia perché la legislazione in materia è farraginosa sia perché, nel concreto, vi è notizia che l’Ordine degli Avvocati non gradisca questa iscrizione delle Sta nella sezione speciale del Registro Imprese riservata alle Stp.

La norma che ha istituito questa sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle Stp è contenuta nell’articolo 16, comma 2, legge del Dlgs 96/2001: vale a dire la legge istitutiva della originaria “società tra avvocati”, ora tacitamente abrogata perché sostituita dalla legge 247/2012 (come emendata dalle leggi 124 e 205 del 2017).

La legge 96/200aveva istitutito la sezione speciale del Registro Imprese per le Stp con riferimento specifico alle Sta e ben prima che le Stp ricevessero un’organica (si far per dire) regolamentazione da parte del legislatore, intervenuta solo dieci anni dopo, e cioè con la legge 183/2011.

L’evoluzione normativa ha pertanto comportato che:
la legge 96/2001 è tuttora in vigore per quanto riguarda l’istituzione della sezione specializzata del Registro Imprese dedicata alle Stp;
la legge 96/2001, per quanto concerne la disciplina delle Sta, è stata superata dalla sopravvenuta legislazione in tema di Sta (la legge 247/2012);
la legge 247/2012 non dice nulla in tema di iscrizione della Sta al Registro Imprese e, tanto meno, alla sezione speciale delle Stp;
la legge 183/2011 (articolo 10, comma 10) manda a un regolamento per la sua attuazione; il regolamento attuativo (il Dm 8 febbraio 2013 n. 34, all’articolo 7) dispone l’iscrizione della Stp nella sezione speciale del Registro Imprese di cui al Dlgs 96/2001.

Ora, che nella sezione speciale debbano essere iscritte solo le Stp e non le Sta appare un controsenso: se l’intento del legislatore era quello di anagrafare le società professionali rispetto a quelle commerciali, appare evidente che Stp e Sta debbano stare nello stesso “recipiente”. E, se non c’è dubbio che le Stp debbano essere inserite in questa sezione speciale (perché lo dice espressamente la legge), analogo dubbio non dovrebbe esserci per le Sta, sia per analogia di situazioni sia perché la sezione speciale venne istituita proprio in occasione dell’introduzione nel nostro ordinamento della possibilità di svolgere la professione forense sotto abito societario.

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