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Regolamento sulle batterie e rifiuti di batterie, nuovi obblighi per i produttori di dispositivi medici

La conformità ai requisiti dettati dal Regolamento (UE) 2023/1542 richiederà un adeguamento dei processi produttivi, dalla progettazione alla gestione della catena di approvvigionamento, fino allo smaltimento delle batterie

Battery research

di David Vaccarella*

I produttori di dispositivi medici si trovano nuovamente a dover affrontare un cambiamento normativo che impatta sulla commercializzazione dei dispositivi medici. Il Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie e i rifiuti di batterie (nel prosieguo anche solo “Regolamento”) è entrato in vigore in “sordina”, cogliendo di sorpresa gli operatori del settore.

Si tratta di un regolamento cd. orizzontale, pertanto applicabile a tutti i prodotti, inclusi i dispositivi medici, che prevedono l’uso di batterie.

Rispetto alla precedente direttiva 2006/66/CE, il Regolamento si propone di disciplinare l’intero ciclo di vita delle batterie, dalla loro produzione fino al loro smaltimento.

1. Regolamento sulle batterie nell’ambito del “Green Deal”

Con il “Green Deal” l’Unione Europea si è posta l’obiettivo dell’“impatto climatico zero”. Il Regolamento è stato emanato sulla scorta di tali finalità mirando, in particolare, ad un’economia circolare trasparente, introducendo requisiti standard per la progettazione, produzione e smaltimento delle batterie.

2. Quali dispositivi medici sono interessati dal Regolamento?

Verosimilmente, gran parte dei dispositivi medici a batteria sono alimentati da batterie portatili. Si pensi ai misuratori elettronici di pressione sanguigna o all’Holter cardiaco, un dispositivo utilizzato per registrare l’attività cardiaca su un determinato periodo di tempo.

Nell’ambito di applicazione del Regolamento rientra anche tale tipologia di batteria intesa, ai dell’art. 3, par. 1, n. 9), come “la batteria sigillata, con peso pari o inferiore a 5 kg, non progettata specificatamente per uso industriale e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli”.

3. Requisiti per la commercializzazione di dispositivi medici che incorporano batterie portatili

Tra le misure più significative, il regolamento (UE) 2023/1542 stabilisce che chiunque immette sul mercatoprodotti, come dispositivi medici, che incorporano batterie portatili deve provvedere affinché queste siano rimovibili e sostituibili. La ratio sottesa è di permettere al consumatore di non dover per forza sostituire l’intero dispositivo nel caso di deterioramento e non funzionamento della batteria.

Questo rappresenta un requisito generale derogabile nei casi in cui la sostituibilità della batteria potrebbe pregiudicare la salute dell’utilizzatore. Si pensi ai dispositivi destinati ad essere utilizzati in ambienti umidi o ai dispositivi impiantati all’interno del corpo umano.

4. A quali obblighi devono soggiacere i produttori di dispositivi medici che incorporano una batteria?

I produttori di dispositivi medici assumono gli obblighi di uno specifico operatore economico in funzione del loro posizionamento nella catena di fornitura. In particolare, assumeranno gli obblighi del:

  • fabbricante, qualora siano essi stessi a fabbricare o a far fabbricare la batteria apponendovi il proprio nome;
  • importatore, qualora acquistino la batteria da un fornitore stabilito in un Paese extra-UE e lo integrino nel proprio dispositivo medico al fine di commercializzarlo sul mercato comunitario;
  • distributore, qualora acquistino la batteria da un fornitore stabilito in un Paese UE e lo integrino nel proprio dispositivo al fine di commercializzarlo sul mercato comunitario.

Una volta qualificato come uno dei summenzionati operatori economici, il produttore di dispositivi medici dovrà seguire gli obblighi previsti dal Capo VI del Regolamento.

5. Obblighi degli operatori economici

Il Capo VI del Regolamento delinea gli obblighi in capo agli operatori economici. In particolare, per quel che qui interessa,

- l’art. 38 stabilisce che il fabbricante di batterie:

  • ha un obbligo generale di garantirne la conformità ai requisiti stabiliti nel Regolamento come, a titolo esemplificativo, il rispetto delle restrizioni relative alle sostanze, la redazione dell’impronta di carbonio ed il rispetto dei requisiti di prestazione e durabilità;
  • deve redigerne le informazioni sulla sicurezza ed etichettarla e contrassegnarla conformemente al Regolamento;
  • deve redigere la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità e conservarli per almeno 10 anni;
  • deve indicare sul prodotto il proprio nome o marchio commerciale.

- L’art. 41 stabilisce che gli importatori, prima dell’immissione sul mercato:

  • verifichino che le batterie siano conformi;
  • indichino il proprio nome o marchio commerciale sulla batteria;
  • siano state redatte la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica da parte del fabbricante;
  • la batteria rechi la marcatura CE;
  • la batteria sia stata correttamente etichettata e contrassegnata e che rechi un numero di identificazione ed il nome del fabbricante.

- L’art. 42 stabilisce che i distributori verifichino che:

  • il fabbricante sia registrato nell’apposito registro;
  • la batteria rechi la marcatura CE, sia correttamente contrassegnata ed etichettata e sia accompagnata dalla documentazione corretta;
  • sia stato indicato il nome del fabbricante e dell’importatore sulla batteria.

A prescindere dalla qualificazione giuridica del produttore di dispositivi medici, vi è un generale obbligo di cooperare con gli altri operatori economici nel caso in cui sia stata immessa sul mercato una batteria non conforme e, nel caso in cui tale batteria presenti un rischio, l’obbligo di comunicazione all’autorità competente.

6. Obblighi in materia di sostenibilità

Il Capo VII del Regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie. A tali obblighi soggiacciono esclusivamente gli operatori con un fatturato netto maggiori di 40 milioni di euro e quelli che trattano batterie riutilizzate o rifabbricate già precedentemente immesse sul mercato. Dal 18 agosto 2025, gli operatori devono implementare le strategie di diligenza previste, sottoponendole a verifiche periodiche da terzi. La Commissione europea fornirà orientamenti entro il 18 febbraio 2025 e potrà aggiornare i requisiti tramite atti delegati. Tra gli obblighi chiave vi saranno la gestione della catena di approvvigionamento, la mitigazione dei rischi e doveri di trasparenza verso fornitori e pubblico.

7. Conclusioni

In conclusione, il Regolamento (UE) 2023/1542 rappresenta una svolta significativa nella gestione delle batterie, imponendo nuovi obblighi anche ai produttori di dispositivi medici. La conformità a questi requisiti richiederà un adeguamento dei processi produttivi, dalla progettazione alla gestione della catena di approvvigionamento, fino allo smaltimento delle batterie. Sebbene le nuove disposizioni mirino a promuovere la sostenibilità e l’economia circolare in linea con il Green Deal, il rispetto delle normative impone un’attenta pianificazione strategica da parte delle aziende per evitare sanzioni e garantire la continuità della commercializzazione dei propri prodotti.

In ultimo, si ricorda che gli obblighi delineati nell’articolo saranno applicabili gradualmente. Si raccomanda pertanto di consultare attentamente il Regolamento per verificare la data di applicazione di un obbligo specifico.

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*A cura dell’Avv. David Vaccarella, Manager - Rödl & Partner Italia

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