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Regolamento Tassonomia: i KPIs in vigore dal 2022

Il Regolamento delegato definisce le norme specifiche per le imprese finanziarie, le imprese non finanziarie, i gestori di attività finanziarie (quali gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), società di gestione del risparmio, società di investimento), gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e riassicurazione

di Milena Prisco*

E' entrato in vigore il Regolamento delegato (UE) 2021/2178 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 ("Tassonomia") precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette alla Dichiarazione non Finanziaria ("DNF") di cui agli articoli 19 bis o 29 bis della Direttiva 2013/34/UE, devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili, specificando gli indicatori di prestazione fondamentali ("KPIs") nonché la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa.

Il Regolamento delegato definisce le norme specifiche per le imprese finanziarie, le imprese non finanziarie, i gestori di attività finanziarie (quali gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), società di gestione del risparmio, società di investimento), gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e riassicurazione.

I KPIs riguardano soltanto gli obiettivi ambientali relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Le imprese non finanziarie devono indicare nella DNF i KPIs riguardanti la quota del fatturato, delle spese in conto capitale e delle spese operative delle loro attività relative ad attivi o processi associati ad attività economiche ecosostenibili, a tal fine devono anche comunicare quale delle loro attività economiche sono "allineate alla Tassonomia" vale a dire:

a) contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 della Tassonomia,

b) non arrecano un danno significativo a nessuno di detti obiettivi e

c) sono svolte nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18 della Tassonomia.

I gestori di attività finanziarie devono, invece, indicare la quota di investimenti in attività economiche allineate alla Tassonomia rispetto al valore di tutti gli investimenti da essi gestiti derivanti dalle loro attività di gestione di portafogli sia collettivi che individuali. I KPI's relativi alla quota di investimenti sono dati dalla quota di attività economiche allineate alla Tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti risultante dai loro rispettivi KPIs, che devono riflettere le prestazioni ambientali delle predette imprese.

Il principale KPI per gli enti creditizi soggetti all'obbligo della DNF consiste nel coefficiente di attivi verdi ("green asset ratio o GAR"), che indica la quota di esposizioni relative ad attività allineate alla tassonomia rispetto agli attivi totali di tali enti creditizi.

Il GAR si riferisce all'attività principale di prestito e di investimento degli enti creditizi, compresi i prestiti, gli anticipi e i titoli di debito, e alle loro partecipazioni azionarie, in modo da riflettere in che misura tali enti finanziano attività allineate alla Tassonomia.I KPIs per tali imprese di investimento riguardano tanto la loro negoziazione per conto proprio che quella per conto dei clienti.

Quanto alle assicurazioni e alle riassicurazioni, i KPIs rilevano le loro attività di sottoscrizione e la loro politica di investimento non vita che fanno parte del loro modello aziendale per dimostrare in che misura tali attività sono allineate alla Tassonomia e la quota delle attività complessive di sottoscrizione non vita composta da attività di sottoscrizione non vita che riguardano l'adattamento ai cambiamenti climatici e che sono svolte in conformità del regolamento delegato della Commissione (UE) 2021/2139 («atto delegato relativo agli aspetti climatici).

Quanto all'applicazione:

- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, le imprese finanziarie comunicano soltanto informazioni su (i) la quota delle esposizioni in attività economiche non ammissibili alla Tassonomia e ammissibili nell'ambito dei loro attivi totali, (ii) le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali, (iii) i derivati, (iv) le esposizioni verso imprese non soggette all'obbligo di pubblicare informazioni non finanziarie e (v) le informazioni qualitative di cui all'allegato XI del Regolamento delegato;

- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese non finanziarie comunicano soltanto la quota delle attività economiche ammissibili e non ammissibili alla Tassonomia nell'ambito del loro fatturato, delle loro spese in conto capitale e delle loro spese operative totali e le informazioni qualitative di cui alla sezione 1.2. dell'allegato I;

- dal 1° gennaio 2023, le imprese non finanziarie comunicano anche i KPIs degli allegati I e II del presente regolamento;

- dal 1° gennaio 2024, le imprese finanziarie comunicano i KPIs, comprese le informazioni di accompagnamento e a norma degli allegati III, V, VII, IX e XI del Regolamento delegato;

- dal 1° gennaio 2026, gli enti creditizi applicano le sezioni 1.2.3. e 1.2.4. dell'allegato V del Regolamento delegato.

Il presente regolamento potrebbe essere emendato dal regolamento delegato in corso di discussione prevedente l'inserimento del nucleare e del gas naturale fra le attività ecosostenibili. I governi nazionali hanno tempo fino al 12 gennaio per presentare le proprie valutazioni, poi il testo sarà presentato ufficialmente e sottoposto al voto di Consiglio e Parlamento europeo.

*Milena Prisco – Counsel, Studio CBA

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