Rendita Inail: spetta anche se la silicosi contratta sul lavoro è una concausa del decesso
La malattia professionale anche se non è causa principale della malattia che ha decretato il decesso del lavoratore, tuttavia è sufficiente per sancire come concausa il nesso di causalità tra malattia ed evento
La malattia professionale - anche se non è causa principale della malattia che ha decretato il decesso del lavoratore, tuttavia, può essere sufficiente a sancire, come concausa, il nesso di causalità tra malattia (silicosi) ed evento (decesso).
Venendo ai fatti - in riforma della pronuncia di primo grado - la Corte d'appello di Messina ha negato alla moglie la rendita ai superstiti in dipendenza della morte del coniuge, già percettore di rendita per silicosi polmonare. Riteneva la Corte, dopo aver rinnovato la consulenza tecnica disposta in primo grado, che il decesso non fosse legato eziologicamente alla malattia professionale (silicosi), essendo la vittima affetta da broncopatia cronica ostruttiva, verosimilmente dovuta al tabagismo, e avendo il nuovo consulente tecnico escluso che la silicosi fosse causa dell'evento.
Il ricorso in Cassazione
Avverso la sentenza, la moglie ha presentato ricorso in Cassazione con tre motivi. I Supremi giudici (ordinanza n. 11488/23) hanno chiarito che i magistrati di seconde cure, basandosi sulla consulenza, hanno negato il nesso causale in quanto sarebbe escluso che la silicosi sia valsa come "causa o concausa determinante o preponderante rispetto alle altre cause dell'evento mortale". Così affermando, però, si legge nella sentenza, la Corte ha negato che concause eziologicamente concorrenti, ma non preponderanti e con modesta incidenza causale, possono avere rilevanza ai fini dell'affermazione del giudizio di causalità. Tale assunto è in contrasto con l'articolo 145 del Dpr 1124/65, che pone il requisito del nesso causale tra silicosi e morte dell'assicurato. Ora, le regole che governano il nesso causale in tema di malattie professionali si trovano negli articoli 40 e 41 del cp, norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione dell'articolo 145 del Dpr 1124/65.
Le concause
In base alla citata norma, va data rilevanza a ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota. Il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti.