Amministrativo

Reputazione del magistrato, ostensibili tutti gli atti ispettivi potenzialmente lesivi del suo buon nome

Lo ha precisato il Tar Lazio con la sentenze n. 3315/2021

di Pietro Alessio Palumbo

Il magistrato è titolare di un interesse "qualificato" a prendere visione della documentazione integrale relativa ad una attività ispettiva nei suoi confronti: trattasi di suo interesse "diretto" ossia appartenente alla sua sfera d'interesse personale, nonché "concreto" ossia collegato con il bene della vita coinvolto dai documenti, ed inoltre indubitabilmente "attuale" cioè non meramente potenziale. E a ben vedere – ha sottolineato il Tar Lazio con la recente sentenza 3315/2021 - la circostanza che il procedimento disciplinare nei confronti del magistrato si sia concluso con il "non luogo a procedere" non fa venir meno le suddette attualità e concretezza dell'interesse all'accesso alla documentazione, attenendo il suo esercizio a profili di tutela giurisdizionale che nel caso di specie il pubblico funzionario ha significativamente indicato in possibili "azioni a tutela della propria onorabilità ed a ristoro degli intuitivi danni morali e reputazionali subiti".

Le argomentazioni (illegittime) del diniego
Il diniego d'accesso opposto all'istanza presentata dal magistrato era fondato sulle seguenti motivazioni: la sottrazione dall'accesso agli atti della fase pre-disciplinare ai sensi del Regolamento concernente le categorie di documenti formati o detenuti dall'Amministrazione di Giustizia; l'insussistenza di un interesse concreto rispetto ad una situazione giuridica tutelata, essendo l'istanza volta ad un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione; la generale assenza di un diritto all'accesso, avuto riguardo alla sussistenza di strumenti "tipici" che consentono al magistrato di essere informato dell'inizio del procedimento e di prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo depositato dal Procuratore generale nella segreteria della Sezione disciplinare del Csm.

Accesso difensivo (in ogni caso) consentito
Secondo il Tar capitolino deve innanzitutto rammentarsi che la disciplina delle ipotesi di esclusione dall'accesso precisa che deve "comunque" essere garantito ai richiedenti l'ostensione dei documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Dunque nelle ipotesi di accesso "difensivo" l'ostensione dei documenti la cui conoscenza sia strumentale alla tutela in giudizio deve essere in ogni caso consentita. A ben vedere nel caso di specie l'amministrazione ha negato l'accesso in quanto ha ritenuto che l'interesse manifestato dal magistrato non potesse ritenersi finalizzato al soddisfacimento di esigenze difensive e che fosse bensì preordinato a un non consentito "controllo universale" sull'attività dell'Amministrazione. Secondo il Tar romano invece l'istanza del magistrato non si limitava a esprimere delle "perplessità" sulla completezza ed accuratezza dell'attività istruttoria compiuta, ma faceva chiaro riferimento alla volontà (e possibilità) dello stesso di avviare azioni a tutela della propria rispettabilità e reputazione.

Il "non luogo a procedere"
Necessita precisare che la documentazione in argomento afferisce a una attività ispettiva che ha portato all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del magistrato stesso che, dunque, è titolare di un interesse adeguato a prendere visione "integralmente" della connessa documentazione, trattandosi indubbiamente di una facoltà naturale e personale dell'interessato, tangibile ed anche effettiva, cioè non meramente potenziale o ipotetica. Pertanto la circostanza che il procedimento disciplinare si sia concluso con il "non luogo a procedere" non fa venir meno la concretezza e il rilievo dell'interesse all'accesso, attenendo il suo esercizio ad eventuali profili di tutela giurisdizionale, che il magistrato in questione ha accuratamente puntualizzato.

Nessun apprezzamento dell'amministrazione sulla "utilità" dell'accesso che è bene della vita autonomo
All'amministrazione non è consentito di impedire l'accesso attraverso un apprezzamento discrezionale sulla "concreta utilità" che il documento oggetto di accesso può apportare alla tutela dell'interesse che si intende far valere in un successivo giudizio, dovendosi limitare a verificare la sussistenza del solo interesse all'accesso, che è autosufficiente e non dipendente dal concreto e "utile" esercizio futuro di un diritto difensivo. E ciò in quanto l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi costituisce un bene della vita autonomo. A ben vedere la tutela giurisdizionale del diritto d'accesso assicura all'interessato trasparenza e imparzialità, indipendentemente dalla lesione da parte dell'amministrazione, di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo, riferibile alla sua sfera giuridica. Dal che – ha posto in evidenza il Tar capitolino - non possono essere ritenute calzanti le obiezioni dell'amministrazione coinvolta secondo cui la tutela dell'onorabilità e della riservatezza del magistrato sarebbe stata garantita dalla disciplina speciale che regola la fase pre-disciplinare, laddove l'accesso difensivo va valutato in astratto e non con riferimento alla fondatezza nel merito della pretesa. Anzi non rileva neppure la circostanza che in base alla disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, all'incolpato sia garantita la possibilità di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi alle indagini compiute dal Procuratore generale, in quanto tale previsione risponde alla finalità di garantire adeguata tutela difensiva nel corso del procedimento disciplinare ma non interferisce con la possibilità che l'accusato, a procedimento concluso, eserciti l'accesso documentale "tradizionale".

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