Comunitario e Internazionale

Respingimenti, Frontex risponde con Stati Ue ed è tenuta a fornire documenti in suo possesso

Con due decisioni la Cgue ha affermato in materia di risarcimento danni per violazioni di diritti fondamentali la responsabilità dell’Agenzia e il suo dovere processuale di fornire dati relativi alle operazioni

di Paola Rossi

Con due sentenze di oggi la Corte di giustizia Ue ha chiarito i profili di responsabilità della guardia di frontiera e costiera costituita dalla Ue nelle attività di controllo dei flussi migratori e di respingimento degli stranieri che giungono sul territorio unionale fuggendo da scenari di guerra. Il rispetto dei diritti fondamentali di tali individui grava anche su tale organismo comune sia in tema di risarcimento del danno sia in tema di onere probatorio della base giuridica in base alla quale ha condotto operazioni di respingimento congiunte o sommarie.

La responsabilità di Frontex per i danni

In caso di operazioni congiunte condotte da uno Stato membro insieme all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) la responsabilità per le violazioni di diritti umani realizzatesi durante un volo di rimpatrio anche l’Agenzia risponde in tema di risarcimento del danno. Questa l’affermazione contenuta nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla causa C-679/23 P con cui è stata annullata la decisione del Tribunale che era stato adito da cittadini siriani che in occasione del loro sbarco sull’isola di Milos venivano trasferiti da Grecia e da Frontex in Turchia pur avendo espresso in territorio Ue l’intenzione di presentare domanda di protezione internazionale. Una volta giunti nel Paese terzo, la Turchia, i cittadini siriani di etnia curda scappavano in Iraq per il timore di essere ricondotti nel Paese d’origine da cui erano fuggiti.

La Cgue annulla in gran parte la decisione del Tribunale che negava loro il diritto al risarcimento dei danni anche morali da parte della stessa Frontex.

Onere probatorio a carico di Frontex

Precisa, inoltre, la Cgue con la decisione sulla causa C-167/24 P, che Frontex - anche a fronte di accordi tra Stati Ue e uno Stato terzo che accoglie gli stranieri coinvolti nelle operazioni di respingimento - ha il dovere di dotarsi di figure specializzate che partecipino alle operazioni, ma soprattutto che è tenuta a verificare la sussistenza o meno dell’ordine espulsivo nei confronti dei singoli coinvolti.

La responsabilità di Frontex in caso di respingimenti sommari , come quello di reimbarcare verso la Turchia un cittadino siriano sbarcato sull’isola di Samo per chiedere asilo impone che se lo straniero adisce il giudice europeo contro Frontex l’Agenzia sia tenuta a fornire tutti i documenti e le informazioni di cui è in possesso al fine di verificare la presenza del ricorrente nell’ambito dell’operazione al fine di stabilire se sussista la violazione di diritti fondamentali lamentata col ricorso.

Si tratta di onere probatorio - non riconosciuto dalla decisione annullata del Tribunale - a carico di Fontex che è invece tenuta ad agire su base giuridica e quindi a dimostrare la sussistenza di uno specifico provvedimento di rimpatrio dell’aspirante richiedente asilo. Come chiarisce ora la Cgue.

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