Comunitario e Internazionale

Respinti ricorsi di Ryanair contro i regimi di aiuto a compagnie con licenze nazionali

Passano il vaglio il regime francese di moratoria fiscale e quello svedese di garanzia dei prestiti

di Paola Rossi

Con due sentenze il Tribunale Ue giudica legittimi e non discriminatori, cioè proporzionati all'attuale emergenza mondiale, le misure di sostegno al comparto aereo varate da Francia e Svezia, ma in base al presupposto che la compagnia aerea benefciaria sia in possesso di una licenza nazionale.

Il regime francese- Con la sentenza sulla causa T-238/20 i giudici europei hanno ritenuto legittima la previsione di un rinvio degli obblighi fiscali. A marzo 2020 la Francia comunica il regime di sostegno alla Commissione chiamata per la prima volta a giudicare misure nazionali di contrasto alla crisi del settore dovuta alla diffusione del Covid-19.
Per quanto riguarda la proporzionalità della moratoria sul pagamento delle tasse, il Tribunale sottolinea, inoltre, che le compagnie aeree ammissibili al regime di aiuti sono le più duramente colpite dalle misure di restrizione del trasporto e di confinamento adottate dalla Francia. L'estensione di detta moratoria a compagnie non stabilite in Francia non avrebbe invece consentito di conseguire in modo altrettanto preciso e senza rischio di sovracompensazione l'obiettivo di ovviare ai danni economici subiti dalle compagnie aeree operanti in Francia. Infine, il Tribunale conferma che l'obiettivo della moratoria sul pagamento delle tasse soddisfa i requisiti della deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Tfue e che le modalità di concessione di tale aiuto non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

Il regime svedese - La sentenza sulla causa T-259/20 ha invece ritenuto non discriminatorio il legame con lo Stato membro - rappresentato dal possesso di una licenza nazionale - per ususfruire del sistema di garanzia dei prestiti. La notificazione era avvenuta ad arile 2020. La proporzionalità del regime di garanzie sui prestiti, sottoil profilo dei criteri di ammissione è garantita dalla circostanza che si tratti di compagnie aeree che contribuiscono in misura maggiore al collegamento di linea della Svezia in relazione sia alle merci sia al trasporto di passeggeri, il che corrisponde all'obiettivo di assicurare la connettività della Svezia. L'estensione di detto regime di aiuti a compagnie non stabilite in Svezia non avrebbe invece consentito di raggiungere tale obiettivo.

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