Costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, l'articolo 27-bis del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, come inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del Dlgs 30 giugno 2022, n. 105, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
LA DECISIONE
Famiglia e filiazione - Maternità e infanzia - Congedo di paternità obbligatorio - Beneficiari - Padre lavoratore - Estensione alla madre intenzionale lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile - Omessa previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua. Questione di legittimità costituzionale: Articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, come inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30/06/2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio» - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, articolo 3; Dlgs 151/2001, articolo 27-bis; Dlgs 105/2022, articolo 1, lettera c)
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, l'articolo 27-bis del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, come inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del Dlgs 30 giugno 2022, n. 105, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
Quando si affronta il tema della richiesta di congedo parentale presso il datore di lavoro, emergono limiti e difficoltà che variano in base al tipo di coppia e alla natura del congedo richiesto, sia esso di maternità o di paternità. L'accesso ai diritti e alle tutele previste dalla normativa si intreccia con la concreta composizione della coppia e con il ruolo genitoriale riconosciuto dalla legge, evidenziando come la funzione genitoriale sia ancora, in parte, legata alle posizioni tradizionali ...


