In conclusione, secondo la Cassazione il furto è stato reso possibile proprio grazie all'uso del ponteggio, e nonostante l'accesso sia avvenuto da un punto interno (il finestrone del vano scala), ciò non interrompe il nesso causale. Pertanto, la Corte di Appello ha errato sia nel qualificare giuridicamente i fatti, sia nel non decidere su una delle richieste centrali della parte attrice.

Corte di cassazione - Sezione III civile - Ordinanza 12 settembre 2025 n. 25122 - Presidente De Stefano - Relatore Giaime Guizzi

LA MASSIMA

Responsabilità e risarcimento - Responsabilità per fatto illecito - Nesso causale - Uso anomalo di ponteggi e impalcature - Edificio condominiale - Obbligo di diligenza dell'appaltatore - Prevedibilità danno da furto - Condotta colposa omissiva - Responsabilità appaltatore per mancata adozione di cautele - Furto in appartamento e responsabilità da omessa vigilanza. (Cc, articoli 1176, comma 2, 2043 e 2051; Cp articolo 40)

È dotata di efficienza causale rispetto alla consumazione di un furto in appartamento, non costituendo semplice occasione dello stesso, la condotta posta in essere dall'esecutore di lavori edili sullo stabile condominiale che abbia installato ponteggi privi di idonee misure volte a impedire il loro uso anomalo.

La condotta dell'esecutore di lavori edili che installa ponteggi senza misure adeguate per prevenire un uso improprio da parte di terzi è considerata effettivamente causa della consumazione di un furto in appartamento; non si tratta quindi di una semplice occasione. In tale contesto, la responsabilità dell'appaltatore ex articolo 2043 Cc può essere affermata quando l'evento illecito sia riconducibile, anche solo come concausa, alla omessa adozione delle cautele minime di sicurezza secondo i criteri...

Riproduzione riservata Ⓒ