In conclusione, secondo la Cassazione il furto è stato reso possibile proprio grazie all'uso del ponteggio, e nonostante l'accesso sia avvenuto da un punto interno (il finestrone del vano scala), ciò non interrompe il nesso causale. Pertanto, la Corte di Appello ha errato sia nel qualificare giuridicamente i fatti, sia nel non decidere su una delle richieste centrali della parte attrice.
La condotta dell'esecutore di lavori edili che installa ponteggi senza misure adeguate per prevenire un uso improprio da parte di terzi è considerata effettivamente causa della consumazione di un furto in appartamento; non si tratta quindi di una semplice occasione. In tale contesto, la responsabilità dell'appaltatore ex articolo 2043 Cc può essere affermata quando l'evento illecito sia riconducibile, anche solo come concausa, alla omessa adozione delle cautele minime di sicurezza secondo i criteri...
I punti chiave
- La responsabilità civile nell'uso improprio dei ponteggi
- Evoluzione del giudizio tra responsabilità accertata e riforma in appello
- I motivi del ricorso per cassazione
- I motivi accolti
- Le ragioni decisorie
- L'affermazione del nesso causale giuridicamente rilevante
- Distinzione tra occasione e causa nella responsabilità civile
- Conseguenze sistematiche e rilievi operativi
- Alcune note di riflessione
- La difficoltà di distinguere tra «causa» e «occasione»
- La prevedibilità dell'evento come criterio selettivo della colpa
- Funzione deterrente della responsabilità civile nei confronti dei professionisti
- Ruolo del condominio committente: responsabilità assente o solo trascurata?
- Conclusione
EDITORIALE - Giustizia e Pnrr: un'occasione persa per un sistema giudiziario più efficiente
di Marco Fabri - Dirigente di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr)