Rassegne di Giurisprudenza

Responsabilità dell'avvocato, onere della prova ed accertamento del nesso causale

Responsabilità del professionista - Avvocato - Attività professionale - Danno - Prova - Nesso causale - Criteri probabilistici
La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 14 novembre 2022, n. 33442

Contratti - Opera - Prestazioni professionali - Avvocato - Omesso svolgimento di attività potenzialmente idonea a procurare un vantaggio personale o patrimoniale al cliente - Accertamento del nesso causale tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili - Regola del "più probabile che non" - Applicabilità - Necessità - Fondamento
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.
• Corte di Cassazione, civ., sez. II, ordinanza del 12 marzo 2021 n. 7064

Responsabilità per colpa professionale - Omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente - Regola della preponderanza dell'evidenza, o "del più probabile che non" - Prova certa circa dell'esito favorevole del giudizio - Irrilevanza.
In tema di responsabilità per colpa professionale consistita nell'omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o "del più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. Nel caso di specie, in applicazione del suddetto principio di diritto, la Corte ha ritenuto infondati i rilievi per cui l'affermazione della responsabilità professionale degli avvocati per una condotta omissiva sarebbe dovuta essere preceduta dal raggiungimento della prova certa circa dell'esito favorevole del giudizio di rinvio, anziché della sola valutazione di un'elevata probabilità di vittoria.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, civ., sentenza 24 ottobre 2017 n. 25112

Contratti – Contratto d'opera – prestazione d'opera intellettuale – Responsabilità del professionista – Per negligente svolgimento dell'attività professionale – Avvocato – Responsabilità verso il cliente – Sussistenza – Presupposti – Sindacato in sede di legittimità – Limiti
La responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente. Qualora si tratti dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita; tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, civ., sentenza 22 maggio 2015 n. 10526