Civile

Responsabilità: concorso di colpa della banca per la spedizione di assegno non trasferibile

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Responsabilità civile - Istituto bancario - Assegno non trasferibile - Invio per posta ordinaria - Sottrazione del titolo - Concorso di colpa del mittente.
La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore.
•Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 26 maggio 2020 n. 9769

Responsabilità della banca e dell'assicurazione - Assegno trafugato - Invio assegno per posta ordinaria - Art. 1227 c.c.
In materia di responsabilità della banca, la sussistenza della responsabilità della banca negoziatrice non esclude che il danno possa essere, in concreto, imputabile anche al concorso colposo dello stesso danneggiato/creditore, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Nel caso di specie, è stata ritenuta una corresponsabilità in pari misura della banca e dell'assicurazione che aveva emesso l'assegno, trafugato e incassato da soggetto diverso dal beneficiario, poiché inviato a mezzo posta ordinaria).
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 11 marzo 2019 n. 6979

Titoli di credito - Assegno bancario - Non trasferibile spedizione per via postale di titolo di credito munito di clausola di non trasferibilità - Pagamento a soggetto non legittimato - Negligenza della banca negoziatrice - Rischio generico assunto nell'affidarsi al servizio postale - Concorso di colpa dell'emittente - Esclusione.
In materia di spedizione, per via postale ordinaria, di un titolo di credito pagabile all'ordine, munito della clausola di non trasferibilità, ove il pagamento a soggetto non legittimato sia attribuibile a negligenza della banca negoziatrice, ai fini della valutazione comparativa dell'incidenza o meno della colpa del creditore-emittente nella determinazione del danno, da accertare in concreto e alla luce del principio di "causalità adeguata", non rilevano né il rischio generico assunto dall'emittente nell'affidarsi al servizio postale ordinario, né le modalità con le quali è stato spedito il plico postale.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 17 gennaio 2019 n. 1049

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