Responsabilità civile - Tutori e precettori - Danni causati dall’alunno a sé stesso - Responsabilità contrattuale - Imputabilità del danno - Onere della prova

La responsabilità per i danni causati dall’alunno a sé stesso è di tipo contrattuale con la conseguenza che spetta al convenuto, e quindi al Ministero, la prova della non imputabilità del danno, prova che può essere fornita anche per presunzioni.

Corte di Cassazione, civ., sez. III, Ordinanza del 27 maggio 2024, n. 14720

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