Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio causato dalla negligenza del lavoratore. Tale negligenza, nell’espletamento delle proprie mansioni, è considerata una conseguenza diretta e prevedibile dell’inadempienza degli obblighi formativi. E la condotta colposa del lavoratore può essere considerata abnorme e idonea a escludere il nesso di causalità solo quando esorbita dalle mansioni affidate ...
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