Responsabilità ex art. 2087 c.c. ed onere della prova a carico del lavoratore
Lavoro - Lavoro pubblico - Personale sanitario - Contagio accidentale - Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Onere della prova a carico del lavoratore - Sussistenza
Non costituendo l’art. 2087 c.c ipotesi di responsabilità oggettiva grava comunque sul lavoratore l’onere di allegare sia gli indici della nocività dell’ambiente lavorativo cui è esposto - da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa - sia il nesso eziologico...
Per l’intervento del Fondo di garanzia è necessaria la prova del veicolo non identificato
a cura della Redazione Diritto