Penale

Responsabilità ex Dlgs n. 231/2001: patteggiamento dell'ente e pagamento delle spese processuali

Nota a sentenza: Cass. Pen., Sez. III, 3 agosto 2022, n. 30610

di Fabrizio Ventimiglia e Giorgia Conconi *

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di patteggiamento, "la sentenza di applicazione della sanzione pecuniaria su richiesta dell'ente ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 231 del 2001 non può comportare la condanna dell'ente stesso alle spese processuali".

Questa in sintesi la vicenda processuale.

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Mantova accoglieva la richiesta di applicazione della pena avanzata da un ente imputato ex D. Lgs. n. 231/2001 applicando la sanzione pecuniaria concordata e condannando contestualmente l'ente al pagamento delle spese processuali.

Avverso detta pronuncia la società imputata ricorreva per Cassazione lamentando l'illogicità della motivazione del provvedimento in relazione alla condanna al pagamento delle spese processuali nonché l'erronea applicazione delle norme in materia di patteggiamento. Secondo l'assunto difensivo il GIP avrebbe, infatti, applicato erroneamente anche nei confronti dell'ente – oltre che nei confronti dell'imputato persona fisica – la disciplina del c.d. patteggiamento allargato, ossia l'unica ipotesi di applicazione della pena su richiesta che, ammettendo l'accordo per una pena detentiva superiore ai due anni, comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento.

Ebbene, la difesa dell'ente osservava come al momento dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/2001 – che all'art. 63 prevede l'osservanza delle disposizioni del Codice di procedura penale in materia di patteggiamento "in quanto applicabili" – gli artt. 444 e ss. c.p.p. non contemplassero ancora la specifica ipotesi di patteggiamento allargato, introdotta dalla successiva l. 134/2003.

La Corte di Cassazione ha accolto il suddetto ricorso e ritenuto contraddittoria la condanna al pagamento delle spese processuali in capo alla società constatando come, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto istituto, il D. Lgs. 231/2001 non abbia subito i necessari aggiornamenti in materia di patteggiamento.

Sul punto gli Ermellini hanno, infatti, sostenuto che il Giudice territoriale avesse, da un lato, erroneamente equiparato la sentenza di applicazione della pena su richiesta a quella di condanna e, dall'altro, considerato il giudizio nei confronti dell'ente interamente dipendente da quello dell'imputato persona fisica.

Rispetto a tale profilo, i Giudici di legittimità hanno poi evidenziato come, conformemente al dettato dell'art. 63 D. Lgs. 231/2001, l'ente possa richiedere il rito del patteggiamento non solo qualora il giudizio nei confronti dell'imputato sia definibile ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ma anche laddove sia prevista per la tipologia di illecito contestata la sola pena pecuniaria. Dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato si evince, pertanto, come la definibilità ex art. 444 c.p.p. del procedimento penale pendente nei confronti dell'imputato persona fisica rilevi unicamente quale condizione di applicabilità del patteggiamento per l'ente, prescindendo nel resto il giudizio nei confronti di quest'ultimo dalle vicende processuali relative all'imputato.

La Suprema Corte, dunque, avendo affermato che quello nei confronti dell'ente è, a tutti gli effetti, un procedimento autonomo e indipendente dagli sviluppi e dagli eventuali esiti dall'azione penale esercitata nei confronti dell'imputato persona fisica, ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza nella parte in cui la società imputata era stata condannata al pagamento delle spese processuali rilevando, in particolare, come la disciplina attualmente vigente per il patteggiamento dell'ente non contempli tale ulteriore effetto sanzionatorio.

*a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Giorgia Conconi (dello Studio Legale Ventimiglia)

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Samantha Battiston e Francesca Mosetti Perego *

Norme & Tributi Plus Diritto

Francesca Perego Mosetti *

Norme & Tributi Plus Diritto