Rassegne di Giurisprudenza

Responsabilità extracontrattuale per i danni cagionati da cose all'interno del supermercato

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Responsabilità civile - Inadempimento - Obblighi di protezione - Responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c. - Configurabilità
Allorchè il danno sia cagionato dalle cose che si trovano all'interno dei locali del supermercato, si integra, nel concorso di tutti gli altri elementi costitutivi, l'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio in capo al custode delle cose medesime.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 19 maggio 2022, n. 162 24

Responsabilità civile - Cose in custodia - Obbligo di custodia responsabilità del custode - Natura oggettiva - Accertamento del nesso causale tra cosa ed evento - Sufficienza - Prova liberatoria - Caso fortuito - Necessità - Fattispecie
L'art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che la ricorrente era caduta a causa di alcuni acini d'uva presenti sul pavimento di un supermercato, aveva escluso la responsabilità del gestore ritenendo, da un lato, che la condotta della danneggiata, consistita nel non prestare attenzione alla presenza dell'insidia, fosse stata gravemente imprudente, e perciò sufficiente da sola ad integrare il caso fortuito e, dall'altro, che sarebbe stato, invece, impossibile per il personale addetto rimuovere oggetti di dimensioni tanto piccole, sparsi verosimilmente da qualche cliente poco prima dell'infortunio).
• Corte di Cassazione, civ., sez. VI-3, ordinanza del 16 maggio 2017 n. 12027

Responsabilità civile - Cose in custodia - Presunzione di colpa - Prova liberatoria - Colpa della vittima - Idoneità ad escludere il nesso causale - Presupposti - Fattispecie.
La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione. (Nella specie, in base al principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del proprietario di un supermercato per i danni patiti da una cliente scivolata sul pavimento insaponato, avendo il giudice di merito affermato che il mancato avvistamento della chiazza di detersivo, da parte della cliente, aveva costituito elemento idoneo a interrompere il nesso di casualità senza tener conto che è massima di comune esperienza che chi frequenta un supermercato ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro, soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento, essendo interesse del gestore che l'attenzione degli avventori sia catturata esclusivamente dai prodotti esposti).
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, sentenza 24 febbraio 2011 n. 4476