Rassegne di Giurisprudenza

Responsabilità extracontrattuale, prescrizione quinquennale del danno da emotrasfusione

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Responsabilità extracontrattuale - Danni da trasfusione di sangue infetto – Risarcimento danni - Prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.- Risarcimento "iure proprio" dei congiunti – Omicidio colposo - Prescrizione decennale
La responsabilità per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicchè il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex articolo 2947 c.c., comma 1, non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'articolo 2947 c.c., comma 3; ne consegue che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale alla data del fatto.
Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 17 novembre 2020, n. 26189

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Risarcimento del danno - Fatto dannoso costituente reato danni da emotrasfusione - Responsabilità del ministero della salute - Natura extracontrattuale - Termine di prescrizione - Durata - Dies a quo - Sopravvenuta morte dell'emotrasfuso - Danno iure proprio dei congiunti - Termine di prescrizione - Durata - Fondamento.
La responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c.. ne consegue che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto).
Corte di Cassazione, sez. III, civ., ordinanza 22 agosto 2018 n. 20882


Prescrizione civile - Decorrenza - Responsabilità del ministero della salute per contagio con virus hbv, hiv e hcv in conseguenza di emotrasfusioni o assunzione di emoderivati con sangue infetto - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione quinquennale - Decorrenza - Momento in cui la malattia è percepibile come danno ingiusto conseguente a comportamento di un terzo - Criteri - Data della domanda amministrativa - Rilevanza - Fondamento.
La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia. Corte di Cassazione, sez. III, civ., sentenza 19 dicembre 2013 n. 28464