Responsabilità genitoriale, provvedimento nullo se manca la nomina del curatore speciale per il minore
Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 1471 fornendo l'interpretazione dei commi 1 e 4 dell'articolo 336 Cc, relativo al procedimento da seguire nei giudizi de potestate
Nei giudizi che hanno ad oggetto provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codicie civile, è necessario che il giudice provveda alla nomina del curatore speciale del minore, il quale, a sua volta, provvederà a munire il minore medesimo di un difensore. La violazione di tale regola determina la nullità del procedimento di secondo grado, con rimessione della causa al primo giudice affinché provveda all'integrazione del contraddittorio. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 1471/2021, fornendo l'interpretazione dei commi 1 e 4 dell'articolo 336 cod. civ., relativo al procedimento da seguire nei cosiddetti giudizi de potestate.
Il caso
La controversia portata all'attenzione della Suprema corte riguarda due minori affidati ai servizi sociali, in conseguenza della limitazione della responsabilità genitoriale della madre e della decadenza della responsabilità genitoriale del padre, con entrambi i genitori altresì in conflitto tra loro. Il padre, impugnando il provvedimento del Tribunale dei minori prima e quello del giudice d'appello poi, sottolineava come in entrambi i gradi di giudizio non si fosse provveduto a nominare un curatore speciale per i minori, così come previsto dall'articolo 336 comma 4 cod. civ.. La conseguenza di tale omissione era necessariamente la nullità del decreto di primo grado e della ordinanza d'appello.
La decisione
La Cassazione accoglie il ricorso sotto questo aspetto, ritenendo che nella fattispecie già in primo grado, ai sensi dell'articolo 78 cod. proc. civ, il giudice avrebbe dovuto nominare il curatore speciale per i minori, il quale avrebbe dovuto, a sua volta, nominare un difensore per i medesimi. Ebbene, spiega il Collegio, il giudizio riguardante la limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale è un giudizio particolare, che si esplica in presenza di parti processuali in conflitto tra loro e che incide su diritti di natura personalissima, nel quale il minore assume il ruolo di vera e propria parte, che può essere in contrasto con i genitori o con uno di essi, e come tale avente diritto, al pari di quest'ultimi, ad una difesa tecnica.
Difatti, prosegue il Collegio, laddove il procedimento ablativo colpisca entrambe le figure genitoriali, il minore sarebbe privo delle figure di riferimento istituzionalmente deputate al suo mantenimento e alla sua istruzione, ragion per cui il legislatore con la riforma posta in essere con la legge 149/2001 ha previsto la possibilità che il minore sia assistito da un difensore, per far fronte a decisioni di particolare rilievo per la sua vita futura. Se ciò non è avviene, come nel caso di specie, il procedimento deve ritenersi nullo e tornare al primo giudice per la nomina del curatore speciale e, per tale tramite, del difensore del minore.
Diversa è, invece, l'ipotesi in cui il giudizio riguardi i minori ma non anche la decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale. In tal caso, infatti, come prevede lo stesso articolo 336 cod. civ., il minore deve essere ascoltato, senza la necessità della nomina di un curatore speciale e un difensore, costituendo violazione del contraddittorio soltanto il suo mancato ascolto e non anche la mancata nomina del curatore speciale.