Responsabilità

Responsabilità medica: con risarcimento non contestato nessuna seconda pretesa

Giampaolo Piagnerelli

In caso di negligenza medica che ha portato al decesso del paziente le somme corrisposte agli eredi, se contestate solo in fase di legittimità restano quelle definite nella fase di merito. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 20754/20.

I Supremi giudici si sono trovati alle prese con una vicenda in cui il coniuge insieme ai propri figli ha convento la Usl e un medico per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti a seguito della morte del marito/padre, avvenuta nel giugno 1992 per collasso cardiocircolatorio poche ore dopo che il medico di base del Pronto soccorso lo aveva visitato a seguito di un malore e lo aveva dimesso con diagnosi tranquillizzante, senza sospettare la possibilità di un infarto e senza sottoporlo alla necessaria osservazione. La Corte di rinvio (visto che la vicenda era già finita in Cassazione) ha dato conto delle risultanze delle consulenza effettuata nel corso del giudizio civile, evidenziando come la situazione esistente all'atto del primo ingresso del paziente in ospedale "dolore toracico severo e prolungato, storia clinica, Esame Ecg recante alterazioni equivoche", imponesse l'osservazione ospedaliera del paziente, pur a fronte dell'impossibilità di disporre del dosaggio degli enzimi. A fronte di questa situazione però i giudici aprono due scenari: l'intervento pronto del sanitario avrebbe potuto salvare il paziente; il ricovero in ospedale e le successive cure avrebbe potuto, con buona probabilità, evitare il decesso.

Di fronte a una situazione non chiarissima sul nesso tra condotta medica negligente e decesso la Cassazione non riconosce ulteriori somme richieste dagli appellanti anche perché l'importo non era stato mai contestato nel merito.

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 30 settembre 2020 n. 20754

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