Rassegne di Giurisprudenza

Responsabilità oggettiva ex articolo 2051 c.c. del committente verso i terzi danneggiati dall'esecuzione di opere appaltate

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Responsabilità civile - Responsabilità per cose in custodia - Appaltatore - Esecuzione delle opere - Terzi danneggiati – Committente - Responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.
Nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di in contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'articolo 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex articolo 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 28 dicembre 2021, n. 41709

Appalti - Assenza di trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile - Dovere di custodia e di vigilanza - Sussiste - Committente e detentore del bene - Rischio specifico - Responsabilità di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose - Responsabilità ex art. 2051 c.c
In materia di appalti, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. laddove non vi sia il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata (Cass., 14/5/2018, n. 11671), quest'ultimo d'altro canto rispondendo anche dei danni cagionati a terzi dal preposto o dall'ausiliario della cui opera, ancorché non alle proprie dipendenze, si avvalga nell'espletamento della propria attività di adempimento dell'obbligazione, assumendo il rischio connaturato alla relativa utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione (cuius commoda eius et incommoda, ovvero dell'appropriazione o "avvalimento" dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione), essendo pertanto responsabile di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costui, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferitagli nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato, e che integrano il "rischio specifico" a tale stregua assunto.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, sentenza del 5 settembre 2019 n. 22163

Appalto (contratto di) - Responsabilità- In genere appalto non implicante il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sulla cosa - Dovere di custodia e di vigilanza in capo al committente detentore - Persistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo.
• Corte di Cassazione, civ., sez. II, ordinanza del 14 maggio 2018 n. 11671