Penale

Responsabilità penale del professionista a titolo di concorso nel reato, la palese negligenza non prova la volontà

Nota a Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 ottobre 2024, n. 37640

calculator and invoices on financial summary report

di Paolo Comuzzi

Appare di un certo interesse la decisione della Corte di Cassazione del giorno 14.10.2024 n. 37640 che si esprime in relazione alla responsabilità penale del professionista a titolo di concorso nel reato.

Questa decisione della Corte di Cassazione (che cassa con rinvio la decisione della Corte di Appello) ha precisato, tra l’altro, che:

  • dal punto di vista dell’elemento soggettivo è necessario dimostrare che il soggetto, in relazione al quale la questione è oggetto di verifica, abbia dato un consapevole contributo alla condotta posta in essere da altri individui e il fatto che della materialità di tali condotte egli era consapevole;
  • l’interesse per la realizzazione di un fatto di per sé non è una prova del fatto stesso;
  • espressioni di palese superficialità e negligenze nell’attività professionale [la sentenza contiene giudizi non offensivi ma certamente non di complimento verso il professionista imputato] depongono per una situazione di condotta colposa e non sono la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della coscienza e volontà della stessa (persona imputata) nel condursi a una finalità condivisa con l’autore materiale del reato e con l’intento di agire in comune con il medesimo condividendone il metodo di azione e lo scopo.

Entrando...