Rassegne di Giurisprudenza

Responsabilità del prestatore d'opera intellettuale: necessaria la prova del nesso causale tra la condotta e il pregiudizio del cliente

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratto d'opera professionale - Compenso all'avvocato per l'attività svolta - Dovere di esecuzione diligente del mandato - Inadempimento - Mancato nesso eziologico tra condotta e danno - Responsabilità del prestatore d'opera - Prova del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per svolgimento negligente dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente. La perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o la probabilità elevata di avverarsi, desumibile da elementi certi ed obiettivi.
Corte di cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 12 marzo 2021, n. 7064

Lavoro - Lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere avvocato - Omesso svolgimento di attività potenzialmente idonea a procurare un vantaggio personale o patrimoniale al cliente - Accertamento del nesso causale tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili - Regola del "più probabile che non" - Applicabilità - Necessità - Fondamento - Fattispecie
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione non coltivata desunta "dagli stringenti vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione").
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 24 ottobre 2017, n. 25112

Avvocati - Inadempimento alla propria obbligazione - Danno - Sussistenza - Requisiti
Qualora risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 10 dicembre 2012, n. 22376

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Danno emergente e lucro cessante - Perdita di "chance" - Risarcibilità - Presupposti - Fattispecie relativa ad estinzione del giudizio provocata da un avvocato
La perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (in base a tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità d'un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta).
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 10 dicembre 2012, n. 22376