Responsabilità

Responsabilità sanitaria, risarcibile la lesione del diritto a vagliare scelte alternative all'intervento

La Cassazione, ordinanza n. 24462 depositata oggi, chiarisce l'estensione del diritto all'autodeterminazione

di Francesco Machina Grifeo

Affrontando un caso di responsabilità sanitaria, la Cassazione – ordinanza n. 24462 depositata oggi – conferma la decisione della Corte di appello che aveva ritenuto risarcibile la "lesione del diritto all'autodeterminazione, di meditare su possibili scelte alternative all'intervento eseguito".

Il caso era quello di un uomo che aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Firenze, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi ed un medico chiedendo 1,5mln di risarcimento per i pregiudizi cardiovascolari seguiti, a suo dire, all'inadempimento dell'obbligo al consenso informato relativamente ad un intervento di angioplastica, che avrebbe potuto essere evitato seguendo una terapia farmacologica. La domanda venne accolta nella misura di 200mila euro .

Proposto ricorso, la Corte territoriale respinse quello principale del paziente ed accolse quello incidentale dell'ospedale del medico e dell'assicurazione affermando che "il danno rappresentato dalla privazione della l ibertà di autodeterminazione, conseguente alla violazione dell'obbligo di consenso informato, non era liquidabile nei termini del danno biologico e delle spese mediche, come fatto dal Tribunale, perché non era stato allegato e provato che, ove correttamente informato sui rischi dell'intervento, avrebbe rifiutato il trattamento, per cui tali conseguenze erano irrisarcibili".

Contemporaneamente però aggiunse che era risarcibile "la lesione del diritto all'autodeterminazione, di meditare su possibili scelte alternative all'intervento eseguito; di ricorrere a strutture mediche differenti ovvero di accettare (e cosi anche di abituarsi) all'idea di dover subire interventi demolitori e quindi di acconsentirli, soprattutto sul piano psichico e psicologico», liquidando 17mila euro.

Una decisione ribadita dalla Cassazione che ha ritenuto una simile motivazione idonea anche a definire i criteri di determinazione con cui è stato liquidato il risarcimento.

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