Il Tribunale di Napoli (sezione VIII, sentenza 16 aprile 2026 n. 6133) si sofferma sulle conseguenze sottese alla violazione dell’articolo 15, I, della legge n. 24/2017 (cosiddetto “Gelli-Bianco”) il quale prescrive, nei procedimenti civili e penali relativi a responsabilità sanitaria, la nomina di un collegio peritale composto da un medico legale e da uno o più specialisti con specifica competenza nella materia oggetto di indagine. 

Si precisa così che la formulazione di detta norma è tale da non lasciare spazio a interpretazioni diverse per quanto riguarda l’obbligo per il Giudice di adeguarsi ad essa e nominare, sempre, un collegio scegliendo i componenti negli albi ufficiali.

La norma de qua è chiara nel porre l’accento sulla necessità di prestare grande attenzione ai requisiti che possano maggiormente garantire l’obiettivo, tanto delicato e importante per gli interessi in gioco quanto spesso assai difficile da raggiungere, di ricostruzione delle cause degli eventi lesivi legati ai trattamenti sanitari.

Il requisito della collegialità

Emerge così una cogente indicazione normativa del requisito di collegialità, in un certo senso sintomatica di una valutazione predeterminata dal Legislatore di incompiutezza degli accertamenti istruttori ─ che, in materia, richiedono di regola la mediazione di una consulenza tecnica cd. percipiente ─ ove espletati in difformità.

Ed allora, la mancata osservanza del requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica disposta nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria costituisce causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base di essa, per violazione di norma processuale inderogabile, tale dovendosi considerare quella disposta dall’articolo 15, I, citato.

Deve invero ritenersi che la formulazione dell’articolo 15 impone inderogabilmente la nomina di un collegio peritale, con partecipazione di uno specialista della branca medica interessata, e che la mancata costituzione del collegio tecnico è causa di nullità della consulenza, che si traduce nella nullità della sentenza eventualmente fondata su tale accertamento.

La delicatezza delle indagini

Nel settore della responsabilità medica il principio di necessaria collegialità dell’incarico peritale scaturisce da una valutazione del Legislatore circa la delicatezza delle indagini e l’esigenza di perseguire una verifica dell’an e del quantum della responsabilità che sia il più possibile esaustiva e conforme alle leges artis.

Del principio della necessaria collegialità nell’espletamento del mandato si ha conferma anche attraverso i lavori parlamentari, giacché il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati prevedeva la nomina di un collegio peritale nei casi che avessero implicato la “valutazione di problemi tecnici complessi”, mentre tale inciso è stato successivamente espunto in Senato. 

Il fine della corretta esplicazione dell’indagine e della valutazione peritale è perseguito dal Legislatore tanto attraverso la necessaria collegialità, quanto mediante la previsione della preparazione specialistica e delle conoscenze pratiche dei soggetti incaricati.

L’affiancamento nelle perizie del medico legale allo specialista sostanzia la garanzia di un collegamento tra sapere giuridico e sapere scientifico, necessario per consentire al Giudice di espletare in modo ottimale la funzione di controllo logico razionale dell’accertamento peritale.

Il peritus peritorum

Da qui la non condivisibilità dell’orientamento, pur diffuso in dottrina e presente anche nella giurisprudenza di merito, secondo cui, anche a fronte del chiaro dettato normativo, rimane legittima e non sindacabile la valutazione del Giudice di merito il quale ritenga, quale peritus peritorum, sufficiente ed esaustiva la consulenza espletata dal solo medico legale.

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