Penale

Responsabilità delle società anche per i reati sulle accise

Nuove modifiche alla 231 con interdittive più pesanti per gli illeciti doganali gravi

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Responsabilità amministrativa delle società anche per i reati sulle accise, maggiori sanzioni interdittive societarie per i più gravi reati doganali. La legge delega sulla riforma fiscale, nella parte relativa alle sanzioni, introduce nuove modifiche al decreto legislativo 231/2001 sulla responsabilità da reato degli enti, nonostante tale normativa, a ben vedere, non rilevi particolarmente rispetto alla riforma fiscale.

Secondo una prassi ormai costante degli ultimi anni, giungerà, a breve, l’ennesima modifica al Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società (il cui articolo 25, a seguito delle continue integrazioni, è giunto alla numerazione duodevicies, cioè 18).

Questa volta le modifiche riguarderanno:

1. l’inserimento tra i reati fonte degli illeciti penali in materia di accise;

2. la previsione di ulteriori sanzioni interdittive per i delitti doganali più gravi.

La bozza della legge delega sulla riforma fiscale all’articolo 18 prevede una serie di importanti interventi del governo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, relativo a imposte sui redditi, Iva e altri tributi indiretti.

Tra questi ultimi sono interessati in particolare le accise e i tributi doganali.

Accise

Il legislatore delegato è incaricato di integrare il predetto Dlgs 231/2001 con i reati previsti dal testo unico accise con l’applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

Da notare che il medesimo articolo 18 inserisce il reato di introduzione, illecita sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa su tabacchi lavorati, all’interno del testo unico accise (Dlgs 504/1995). Attualmente invece tale illecito è contenuto nel testo unico delle disposizioni in materia doganale.

La previsione, tra i reati fonte, degli illeciti sulle accise, tuttavia, non riguarda soltanto questo delitto ma i vari reati previsti dal testo unico accise. In sostanza non si tratta di un semplice adeguamento del Dlgs 231/2001 per effetto del trasferimento del delitto sui tabacchi lavorati da un testo unico unico (dogane) a un altro (accise), ma proprio di nuovi illeciti fonte.

Così in futuro oltre alla previsione contenuta attualmente nell’articolo 25-sexiesdecies che riguarda i casi di contrabbando, per i quali è prevista una sanzione in capo all’ente fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro, ci sarà un’altra specifica responsabilità per i reati in tema di accise.

La delega non prevede se costituiranno reati fonte tutti gli illeciti previsti in materia di accise o soltanto alcuni di essi, tantomeno individua le quote minime e massime delle nuove sanzioni (ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro).

Ne consegue che, solo una volta nota l’elencazione di tali illeciti, sarà possibile anche individuare le imprese interessate che dovranno (conseguentemente) adeguare procedure, protocolli, modello organizzativo ecc.

Sanzioni interdittive

Per i reati di contrabbando attualmente si applicano alle società anche delle sanzioni interdittive:

a. il divieto di contrattare con la Pa;

b. l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

c. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La delega prevede per gli illeciti che comportano un’evasione di diritti di confine superiore a centomila euro, le ulteriori sanzioni di interdizione dall’esercizio dell’attività e di sospensione/revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.

Reati tributari

La delega prevede la razionalizzazione del sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra sanzioni, ai fini del completo adeguamento al ne bis in idem. In questo contesto non sono menzionati i reati tributari, fonte di responsabilità delle società, per cui non appare ipotizzabile un intervento del governo sul punto che potrebbe essere censurato per eccesso di delega.

Tuttavia vi è da sperare che il legislatore delegato, nell’intervento di razionalizzazione delle sanzioni cui è chiamato anche per l’adeguamento completo al ne bis in idem, tenga presente che, gli illeciti tributari più gravi, da dicembre 2019, comportano ben tre differenti responsabilità per il medesimo fatto: il rappresentante legale risponde ai fini penali, la società risponde sia della violazione tributaria, sia della responsabilità ex Dlgs 231/2001.

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