Penale

Resta comunque reato il consenso all'accompagnamento in caserma e il successivo rifiuto dell'alcoltest

Nella particolare fattispecie la Cassazione con la sentenza n. 12142 conferma la condotta illecita del conducente

di Domenico Carola

I giudici della quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12142 del 31 marzo 2021 hanno ritenuto integrata la fattispecie di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico laddove il conducente, pur non opponendosi all'accompagnamento in caserma, rifiuti poi di fare l'alcoltest.

 Il fatto all’esame della Suprema corte

Un conducente di un furgone finito fuori strada veniva soccorso da una pattuglia di Carabinieri, una volta estratto dal furgone lo aveva accompagnato presso una caserma posta a venticinque chilometri per accertare se si trovava in stato di ubriachezza. Giunto in caserma senza opporre resistenza non aveva voluto sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico.

Il giudice di prime cure lo condannava alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico; decisione quest’ultima confermata dai giudici di secondo grado. La Corte territoriale, pur riconoscendo che l'accompagnamento coattivo non fosse consentito, evidenziava come a esso l'imputato non avesse opposto resistenza, manifestando il rifiuto all'accertamento solo una volta giunti nella caserma dotata dell'attrezzatura necessaria per l'esame.

Il conducente interponeva ricorso per cassazione lamentando l'illegittimità della richiesta di recarsi a oltre venti chilometri di distanza dal luogo di accertamento del fatto per la misurazione del tasso alcolemico, poiché tale richiesta non era riconducibile alle ipotesi previste dalla normativa per la guida in stato di ebbrezza

  La decisione della Cassazione

I giudici della Suprema corte dichiarano il ricorso infondato escludendo la pertinenza al caso concreto di quanto invocato dal ricorrente: non si era opposto all'accompagnamento ma, solo giunto in tale luogo, si era rifiutato di sottoporsi ad alcoltest. Senonché, mette conto di rilevare come, trattandosi di materia penale sorretta dal principio di tassatività, affinché possa dirsi integrata la contravvenzione contestata, è necessario che il conducente rifiuti l'accertamento così come specificamente previsto dalla disposizione normativa che descrive la condotta tipica.

La Cassazione - entrando nel merito del precedente richiamato dal ricorrente ove un conducente si era rifiutato di essere accompagnato a un comando di polizia posto a trenta chilometri dal luogo degli accertamenti - ritiene il principio richiamato non pertinente all'ipotesi in esame, in quanto concerne l'ipotesi di un mancato accompagnamento in ufficio del conducente, per essersi questo opposto. Al contrario, nel caso de quo secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, il conducente non si era opposto all'accompagnamento in caserma e, solo una volta accompagnato in tale luogo, si era rifiutato di sottoporsi ad alcoltest.

Il ricorrente accenna a un suo iniziale consenso a sottoporsi ad alcoltest e a un suo successivo rifiuto di essere accompagnato in caserma espresso nel momento in cui era stato caricato in auto, ma tale descrizione della vicenda non trova conferma nelle risultanze processuali. È indubbio che - con particolare riferimento alle modalità di espletamento degli accertamenti di cui alla guida in stato di ebbrezza - la disposizione non preveda la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente. Né può dirsi che tale potere sia implicito nella disposizione in quanto, costituendo l'accompagnamento una limitazione della libertà personale, esso deve essere espressamente previsto dalla legge. Però l'assunto della sentenza richiamata dall’imputato, non appare condivisibile in quanto è la modalità di integrazione della condotta contestata a non risultare corrispondente alla fattispecie legale tipizzata, indipendentemente dalla circostanza che in prima battuta il ricorrente non avesse opposto resistenza all'accompagnamento.

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