Penale

Retroattività estesa alla sanzione amministrativa se per l’Ue ha natura penale

Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue, con la sentenza nella causa C-544/23, con riguardo ad un caso slovacco

Il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole si estende anche a una sanzione qualificata come amministrativa nel diritto nazionale quando essa è di natura penale ai sensi del diritto dell’Unione. Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue, con la sentenza nella causa C-544/23 (BAJI Trans), aggiungendo che il principio deve essere applicato anche in sede di ricorso per Cassazione quando quest’ultimo appartiene all’iter normale di un processo, a prescindere dal fatto che la decisione contro la quale tale ricorso è diretto sia considerata definitiva nel diritto nazionale.

Il caso - In Slovacchia, è stata inflitta una sanzione di 200 euro al conducente di una betoniera dopo aver constatato, il 4 novembre 2015, che il tachigrafo non era stato sottoposto al controllo periodico obbligatorio, derivante dal diritto slovacco in combinato con il diritto dell’Unione. La Corte regionale di Bratislava, adita dal conducente e dalla società BAJI Trans, ha confermato la sanzione nel 2019. Il conducente e la società hanno quindi proposto ricorso per cassazione.

Il diritto dell’Unione è stato successivamente modificato, a decorrere dal 20 agosto 2020, nel senso che gli Stati membri possono ormai esonerare i veicoli per il trasporto di calcestruzzo pronto per l’uso dall’obbligo di essere provvisti di tachigrafo. È ciò che ha fatto la Slovacchia mentre il procedimento per cassazione non era ancora concluso. Il conducente e la BAJI Trans hanno allora sostenuto che i fatti commessi nel novembre 2015 non integravano più un illecito e che pertanto la sanzione pecuniaria avrebbe dovuto essere revocata. Per risolvere la questione, la Corte suprema amministrativa slovacca si è rivolta alla Corte di giustizia, sottolineando che nel diritto slovacco, l’illecito di è carattere amministrativo.

La decisione – La Corte Ue sottolinea che il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, previsto dalla Carta, resta riservato all’ambito penale. Ciò detto, il fatto che una sanzione sia qualificata come amministrativa nel diritto nazionale non esclude necessariamente l’applicazione di tale principio. Infatti, prosegue la decisione, al fine di garantire un’applicazione uniforme di tale principio, altri due criteri possono intervenire, e cioè: la natura stessa dell’illecito e il grado di severità della sanzione.

Inoltre, la Corte precisa che l’applicazione del principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, previsto dalla Carta, presuppone che la modifica della legge rifletta un mutamento di posizione del legislatore sulla qualificazione penale dei fatti commessi dalla persona interessata o sulla pena da applicare. Nel caso di specie, il legislatore slovacco ha effettivamente mutato la sua posizione.

Infine, la Corte ricorda che il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, previsto dalla Carta, si applica fintantoché non sia stata pronunciata una condanna definitiva. Orbene, la circostanza che una condanna sia considerata definitiva, in forza del diritto nazionale, non esclude l’applicazione di tale principio. Infatti, una condanna non può essere considerata definitiva, a tal fine, quando è possibile proporre un mezzo ordinario di impugnazione che, in quanto tale, costituisca uno sviluppo processuale che ciascuna parte può ragionevolmente prevedere. Così è nel caso del ricorso per cassazione proposto dinanzi alla Corte suprema amministrativa slovacca.

Pertanto, conclude la sentenza, un giudice di cassazione è tenuto, in linea di principio, a consentire all’autore di un illecito, la cui sanzione rientri nell’attuazione del diritto dell’Unione, di beneficiare di una normativa penale che gli è favorevole, anche se tale normativa è entrata in vigore dopo la pronuncia della decisione giurisdizionale oggetto di tale ricorso per cassazione.

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