Le autorità nazionali competenti per il trattamento dei dati personali e che hanno anche l'obbligo di tenere i registri pubblici sono tenute a rettificare i dati personali relativi all'identità di genere di una persona fisica senza, però, imporre la produzione di prove di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 13 marzo 2025 nella causa C-247/23
Le autorità nazionali competenti per il trattamento dei dati personali e che hanno anche l'obbligo di tenere i registri pubblici sono tenute a rettificare i dati personali relativi all'identità di genere di una persona fisica senza, però, imporre la produzione di prove di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale.
Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 13 marzo 2025 nella causa C-247/23 (VP) con la quale gli eurogiudici hanno delimitato il potere di...
Separazione carriere e l'arduo compito di ricomporre il contrasto tra i poteri
di Giovanni Verde - Professore emerito di diritto di procedura civile presso l'Università Luiss-Guido Carli di Roma