Revenge porn, gli over 14 possono rivolgersi al Garante privacy per bloccarne la diffusione
La novità nel "Dl capienze" approvato ieri dal Cdm che aggiunge un nuovo articolo al Codice della privacy
Il Codice della privacy si arricchisce di un nuovo articolo per assicurare una maggiore tutela ai minori vittime di revenge porn. Il "Dl capienze" approvato dal Consiglio dei ministri di ieri, ed ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, potenzia infatti la competenza del Garante nella prevenzione della diffusione di materiale foto o video sessualmente espliciti.
L'articolo 10 del Dl, per ora noto soltanto in bozza, prevede infatti che dopo l'articolo 144 del Dlgs n. 196/2003, n. 196 venga aggiunto l'Art. 144-bis (Revenge porn) che al comma 1 prevede: "Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'art. 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144".
E l'articolo 58 del GDPR prevede, tra l'altro, la possibilità per il Garante di "imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento" e di "ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento".
Inoltre, il comma 2 del nuovo articolo recita: "Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela".
Infine, si precisa al comma 3 che "l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.".