Reverse Charge negli Appalti della logistica e del trasporto: Committente e Fornitore non possono ancora accordarsi
In attesa del vaglio del Consiglio UE è previsto un regime transitorio triennale opzionale ma il modulo dedicato, per comunicare l’esercizio dell’opzione, è ancora in attesa di pubblicazione
Come riportato da molti media sin dagli ultimi giorni di dicembre, la legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024, art. 1, commi 57-63) ha ridefinito il reverse charge per i contratti c.d. “labour intensive”, modificando l’art. 17, comma 6, lett. a-quinquies del D.P.R. 633/1972.
Il reverse charge consiste nel trasferimento sul cessionario/committente – in determinati casi - degli adempimenti connessi al versamento dell’IVA, di solito gravanti in capo al cedente/prestatore.
La modifica normativa potrebbe essere risolutiva, almeno per il futuro, rispetto alle ipotesi d’accusa che stanno alla base della tesi della Procura della Repubblica nei molti procedimenti contro i grandi Operatori della Logistica.
Infatti, applicando il reverse charge, le Committenti tratterrebbero l’IVA nel pagamento al Fornitore, provvedendo direttamente al versamento all’Erario ed eliminando ogni rischio di omesso versamento.
La possibilità – o l’obbligo – di provvedere al versamento dell’IVA sulle fatture del Fornitore, potrebbe permettere alle Committenti anche di cessare gli specifici controlli sulla regolarità dei Fornitori nei versamenti dell’IVA. Infatti, sulla base dell’esperienza dei procedimenti avviati dalla Procura, l’implementazione del Modello organizzativo ex D. L.vo n. 231/2001 ormai normalmente include un controllo sul corretto adempimento IVA dei Fornitori, in prevenzione di possibili reati tributari. Un controllo che – se il Committente versasse l’Iva direttamente - non avrebbe più motivo di esistere.
La nuova norma prevede il reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del Committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti delle imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
Il D.L. n. 124/2019, all’art. 4 comma 3, aveva già previsto l’inversione contabile per gli appalti, subappalti, affidamento a consorziati o altre forme contrattuali (ad alta intensità di manodopera), ma con l’estensione a tutte le imprese committenti.
Ebbene, quella norma non è mai stata applicata poiché la Commissione UE – con parere COM (2020) 243 final del 22 giugno 2020 – ne aveva contestato l’applicabilità, richiedendo l’attuazione limitata a specifici settori economici.
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio n. 207/2024, il Legislatore ha circoscritto l’ambito applicativo del reverse charge alle prestazioni di servizi rese esclusivamente nei confronti di imprese operanti nel settore dei trasporti, movimentazione merci e logistica nei contratti “labour intensive”.
L’efficacia è subordinata, anche in questo caso, all’autorizzazione da parte del Consiglio UE. Quindi, per quanto approvata e pubblicata, neanche questa norma ha attualmente efficacia, ma resta sospesa nell’attesa del vaglio del Consiglio UE.
Nel frattempo, però, è previsto un regime transitorio triennale opzionale: Fornitore e Committente possono concordare (o meglio: potrebbero, come vedremo) che sia il Committente a versare l’IVA per conto del prestatore, il quale resterebbe però solidalmente responsabile.
L’esercizio dell’opzione dovrà essere comunicato dal Committente all’Agenzia delle Entrate tramite un Modello dedicato, ancora però rimasto “nella penna” del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ad oggi – dopo 5 mesi dall’entrata in vigore della norma – non lo ha ancora pubblicato.
L’importante novità normativa – se applicata in concreto – farebbe cessare per il futuro proprio l’ipotesi accusatoria di indetraibilità dell’IVA che è stata ed è alla base dei molti procedimenti avviati dalla Procura della Repubblica contro i grandi operatori logistici.
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*Alessandra Mandolesi, Partner di BSVA Studio Legale Associato