Penale

Revisione, i tempi di percorrenza Google Maps non superano la prova raggiunta in giudizio

Sono stime generiche che non danno conto dei fatti concreti in base ai quali è stato accertato il tempo impiegato per un dato tragitto

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Di per sé le stime dei tempi di percorrenza ricavabili da Google Maps non superano le valutazioni individuali e concrete della prova raggiunta in giudizio sul tempo impiegato da un testimone per compiere un dato tragitto. La sentenza n. 1519/2021 della Corte di cassazione penale ha perciò confermato il no alla revisione del processo che si era concluso con la condanna per omicidio. Il ricorrente pretendeva, infatti, la revisione del processo soprattutto per la mancata valutazione del dato sui tempi di percorrenza indicato da Google Maps, che secondo il ricorrente avrebbe smentito la ricostruzione temporale del percorso effettuato nel giorno dell'omicidio da un testimone. Tale mancanza veniva prospettata come quella "prova nuova" che apre la strada alla revisione del giudizio di condanna. Ma La Cassazione ha confermato, invece, l'assenza di profili di novità del mezzo di prova avanzato dal ricorrente per riaprire il processo.
Il no alla revisione si fonda su alcune considerazioni fondamentali. Il mezzo di prova deve godere di un'affidabilità scientifica maggiore dei mezzi impiegati nel processo e i cui risultati sarebbero superati dall'uso dello strumento specifico proposto come nuovo e che si ritiene indebitamente non utilizzato per il giudizio. E comunque in via generale non basta alla revisione la proposta di acquisire un mezzo di prova "realmente nuovo" su specifiche circostanze, che siano state compiutamente acclarate da altre fonti probatorie acquisite in giudizio e contemplate dal giudice.

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