Revocazione per contrarietà alla Cedu solo per questioni di status
La Cassazione, sentenza n. 7128 depositata oggi, circoscrive la portata del nuovo articolo 391-quater Cpc ai soli pregiudizi ad «un diritto di stato della persona»
Lettura restrittiva dell’articolo 391-quater Cpc introdotto dalla riforma Cartabia (Dlgs 149/2022) in materia di revocazione per conformarsi alle decisioni della Corte EDU. Per la Cassazione, sentenza n. 7128 depositata oggi, la revocazione per contrarietà alla Cedu di una sentenza passata in giudicato va esclusa quanto la domanda “abbia avuto ad oggetto già essa stessa una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente”, e ciò anche se il diritto oggetto della sentenza “sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato”.
L’oggetto della tutela revocatoria, dunque, copre esclusivamente le violazioni che abbiano pregiudicato il “diritto al riconoscimento di un determinato status personale, cioè si siano risolte nella negazione totale o parziale di esso, o anche nel tardivo riconoscimento dello status alla persona, con una compromissione insuscettibile di riparazione solo per equivalente, ovvero ancora i casi in cui vi sia stata erronea attribuzione di uno status personale oggettivamente pregiudizievole secondo l’ordinamento o tardivo disconoscimento di esso e la compromissione derivatane per la persona non sia rimediabile con la sola riparazione per equivalente”.
Non è possibile, invece, prosegue la decisione, interpretare l’articolo 391-quater c.p.c. nel senso per cui la nuova ipotesi di revocazione possa invocarsi in tutti i casi in cui la violazione commessa dallo Stato mediante la sentenza passata in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato contrario alla Convenzione, abbia leso, genericamente, diritti personali o, addirittura, tutti i casi in cui la lesione abbia, in generale, avuto ad oggetto diritti fondamentali non patrimoniali, quand’anche gli stessi presupponessero o derivassero da un determinato status personale.
Se il legislatore, continua il ragionamento, avesse inteso riconoscere la possibilità della revocazione anche in caso di sentenze costituenti violazione della Convenzione EDU con riguardo a posizioni soggettive diverse da quelle aventi ad oggetto direttamente il riconoscimento di status personali, non avrebbe così chiaramente indicato la limitazione del rimedio all’ipotesi di violazione che abbia «pregiudicato un diritto di stato della persona».
Nel caso di specie, invece, la richiesta risarcitoria avanzata dalle ricorrenti (nel giudizio definito con la sentenza di legittimità di cui si chiede la revocazione) aveva ad oggetto danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, derivanti dalla perdita di un rapporto parentale: la morte di un loro congiunto per una intossicazione da cocaina, mentre si trovava presso la camera dei fermati della Questura di Milano. Essa era diretta, cioè, proprio ad ottenere una compensazione di tipo economico, per equivalente, mentre non era direttamente in discussione il riconoscimento dei loro status personali. La Corte EDU aveva rigettato la domanda di equa soddisfazione in relazione ai danni patrimoniali, ritenendoli non provati, ed aveva invece accolto quella relativa ai danni non patrimoniali, riconoscendo una somma determinata equitativamente. Tale somma per la Cassazione, che ha dichiarato il ricorso inammissibile, “deve ritenersi, in linea di principio, satisfattiva, cioè idonea a compensare le conseguenze della violazione accertata, in relazione ai danni riconosciuti sussistenti”.
In conclusione, la Terza sezione civile ha affermato il seguente principio di diritto: «La nuova ipotesi di “revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, prevista dall’art. 391-qua-ter c.p.c., essendo stata introdotta in relazione alle decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, a condizione che la violazione accertata dalla Corte europea abbia pregiudicato un “diritto di stato della persona” e che l’equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione, può essere invocata esclusivamente nei casi in cui la decisione nazionale abbia avuto ad oggetto una domanda incidente direttamente sul diritto al riconoscimento o alla negazione di uno status soggettivo personale e, quindi, la violazione accertata dalla Corte EDU abbia arrecato un pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell’illegittima attribuzione di uno status personale che si neghi di possedere, in quanto situazioni soggettive non suscettibili di tutela per equivalente; di conseguenza, la revocazione è, in ogni caso, esclusa quando la stessa domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la revocazione abbia avuto ad oggetto già essa stessa una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, e ciò anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato».