Amministrativo

Riapertura scuole,il contatto diretto va pesato nella scelta

Il Tar Calabria amplia il novero degli elementi di valutazione ai fini del mantenimento o meno della didattica a distanza causa Covid-19 per le fasce più giovani

di Guglielmo Saporito

Il Tar Calabria amplia il novero degli elementi di valutazione ai fini del mantenimento o meno della didattica a distanza causa Covid-19 per le fasce più giovani, dalla scuola materna al primo anno di media inferiore. In questi casi, infatti, secondo il decreto del presidente del Tar bisogna anche valutare il peso della didattica in presenza.

Il provvedimento del Presidente del Tar di Catanzaro legge dunque in un modo nuovo i problemi del rapporto tra tutela della salute e didattica: fino ad oggi si è utilizzato il metro territoriale, delimitando le zone nelle quali attività scolastica è limitata. Ora invece, decidendo il ricorso di alcune famiglie, si pone attenzione ad alcune specifiche categorie di utenti, ed in particolare a quelle categorie di alunni e di attività formative che sono ritenute decisive ai fini della strutturazione della personalità e della socializzazione. Si dà cioè peso a valori non surrogabili con l’insegnamento e la didattica a distanza.

Il giudice quindi, in attesa di verifiche sull’andamento delle varie curve epidemiologiche, e con salvezza dei provvedimenti governativi centrali (decreti del Presidente del consiglio dei ministri) e locali (Regione) sulla gestione dell’impatto epidemico, riconosce valore alle specificità locali. Si critica quindi una chiusura generale, che non differenzia tra le varie situazioni locali né tra le parti del territorio, né infine tra le varie attività didattiche «in presenza», precisando che sono necessari dati precisi su coefficienti e percentuali di contagio riferibili ad alunni e ad operatori scolastici.

Ma nel frattempo, il Tar Calabria ritiene che siano da valutare con particolare attenzione le attività didattiche nella scuola materna, in quella elementare e media inferiore (limitatamente al primo anno).

In queste fasce, il Tar riconosce particolari momenti e modi di vivere la scuola, che per esigenze di socializzazione difficilmente si accontentano di una didattica a distanza. Per le fasce più giovani, dalla materna alla prima media, secondo il Tar occorre quindi valutare con attenzione le esigenze ed i pregi della didattica in presenza, dando il giusto peso a quei momenti di formazione che solo la fisicità dell’insegnante e dei compagni di classe possono garantire.

Il provvedimento del Giudice di Catanzaro si applica quindi non solo alle famiglie ricorrenti ed alle scuole dai loro figli frequentate, ma ha portata generale ed intento sollecitatorio esteso all’intero territorio della Regione Calabria.

È evidente che il Tar non usurpa competenze né supplisce a poteri e valutazioni di tipo sanitario, ma pone il giusto accento sulla possibilità di differenziare tra varie situazioni territoriali, al fine di evitare, nei delicati momenti di primo avvicinamento alla realtà scolastica, il formarsi di un insuperabile gradino dovuto all’assenza degli insegnanti e dei compagni di classe, dei luoghi di scuola e delle attività collettive.

Spetterà quindi agli assessori competenti la precisa individuazione delle curve, delle zone e dei rischi epidemiologici, ma nel caso in cui tali elementi lo consentano, anche zona per zona, andrà dato il giusto peso ai valori dell’insegnamento in presenza. In teoria, già da domani in Calabria le scuole interessate (dalle materne alle prime medie) potrebbero riaprirsi, ma nella realtà l’ordinanza sollecita un approfondimento epidemiologico in tempi rapidi ed una dettagliata conseguente immediata decisione a tutela dei valori formativi della personalità dei giovani alunni.

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