RICHIESTA DI CORREZIONE PER LA PARTICELLA ERRATA
La richiesta di correzione dev'essere presentata alTribunale fallimentare, invocando l’applicazione del procedimento previsto dagli articoli 287-289 del Codice di procedura civile, per la correzione dei provvedimenti giurisdizionali, allo scopo di emendare gli errori materiali o di calcolo in cui sia incorso il provvedimento di un giudice. La correzione va eseguita nel contraddittorio delle parti interessate. A distanza di oltre 20 anni, probabilmente, potranno sorgere complicazioni che allungano i tempi risolutivi della richiesta, a cominciare dalla possibilità, concreta, che il giudice non sia più in servizio.Essendo decorsi oltre 20 anni, e se la trascrizione immobiliare è corretta, non dovrebbe essere problematico individuare un acquirente ugualmente disposto all’acquisto. Resta anche possibile, come ultima possibilità, l’avvio di un procedimento di acquisizione per usucapione, anch'esso comportante, però, lungaggini temporali e costi.