Penale

Richiesta di riesame, vale la data di spedizione della raccomandata

Irrilevante la data di arrivo ai fini della verifica del rispetto dei tempi

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Per la tempestività della richiesta di riesame vale la data di spedizione della raccomandata a prescindere da quando sia giunta all’ufficio giudiziario. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza n. 28006 depositata il 20 luglio.

La vicenda trae origine da un’istanza di riesame avverso un decreto di sequestro preventivo del gip. Il tribunale della libertà dichiarava inammissibile l’istanza perché presentata oltre 10 giorni dal termine previsto. A tal fine considerava quale data di proposizione del riesame, quella di ricezione da parte della cancelleria. L’imputato ricorreva per Cassazione lamentando un’erronea applicazione della norma sui termini di impugnazione, risultando rilevante la data di spedizione della raccomandata.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso ricordando che l’istanza di riesame contro un provvedimento cautelare reale va proposta depositando l’atto alla cancelleria del tribunale competente per la decisione (quello del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento), entro 10 giorni dall’esecuzione della misura o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del sequestro. A tal fine se spedito per posta rileva la data di spedizione e non di ricezione.

Nella specie, la richiesta di riesame era stata spedita entro il termine di 10 giorni alla cancelleria competente, con conseguente tempestività dell’atto.

La Corte ha poi confermato che la richiesta di riesame avverso misure cautelari reali possa essere presentata anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento. Fa eccezione, come rilevato dalle Sezioni unite (sentenza 1626/2021), il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura. In queste ipotesi, esistendo una specifica disposizione derogatoria, il ricorso per cassazione va presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione.

Ne consegue che se il ricorrente presenta l’impugnazione a mezzo posta o a un ufficio giudiziario diverso, si assume il rischio del ritardo e dell’inammissibilità del ricorso, in quanto la data rilevante è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo.

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