Riciclaggio e ricettazione dietro reati contravvenzionali
Entra in vigore il Dlgs 195/2021 che estende il novero dei reati presupposto
Da mercoledì 15 dicembre è in vigore il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 195 che ha recepito la direttiva UE 1673/2018 in materia di lotta al riciclaggio per il tramite del sistema sanzionatorio penale. In realtà, il recepimento della direttiva non ha comportato grandissime modifiche normative dal momento che, come osservato nella relazione illustrativa, il nostro ordinamento «era già largamente conforme alle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/1673» e ciò ha determinato che l’azione di recepimento è consistita in «interventi di dettaglio, volti a estendere il campo di applicazione di alcune norme nazionali già esistenti».
Nuovi reati presupposto
Il punto focale della riforma prevista dal decreto legislativo 195/2021 riguarda l’ampliamento della sfera dei reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, utilizzo di somme di provenienza illecita ed autoriciclaggio di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale.
L’ampliamento previsto dal decreto fa rientrare nell’elenco dei reati presupposto anche quelli di natura contravvenzionale – entro certi limiti edittali di pena – e i delitti di natura colposa. Vengono, altresì, individuate e introdotte ipotesi circostanziate di reato e modificate alcune circostanze preesistenti.
Menzione a parte merita la modifica che estende la giurisdizione italiana ad alcuni fatti commessi all’estero. Specificamente, il decreto legislativo 195/2021 ha introdotto ai fini della configurabilità delle ipotesi delittuose di ricettazione, reimpiego, riciclaggio e autoriciclaggio i casi di reati presupposto di natura contravvenzionale, con rimodulazione delle relative pene. Infatti, in caso di reato presupposto di natura contravvenzionale la pena prevista per il reato di ricettazione va da 1 a 4 anni di reclusione e da 300 a 6.000 euro di multa; per i reati di riciclaggio e reimpiego la pena prevista va da 2 a 6 anni di reclusione e da 2.500 a 12.500 euro di multa; mentre per la fattispecie delittuosa di autoriciclaggio la pena prevista va da 1 a 4 anni di reclusione e da 2.500 a 12.500 euro di multa.
Il legislatore ha anche circoscritto il novero dei reati contravvenzionali idonei a formare presupposto dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, limitando la configurabilità di tali fattispecie solo allorquando i beni oggetto delle condotte siano provenienti da contravvenzioni punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
Le altre modifiche
Il decreto legislativo 195/2021, come anticipato, ha apportato anche delle modifiche – che potremmo definire minori – riguardanti ipotesi circostanziate e circostanze. In particolare, viene introdotta la ricettazione aggravata qualora il reato di ricettazione venga commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
Da notare che il termine attività professionale viene usato genericamente e ciò può comportare la configurabilità di tale ipotesi aggravata in un elevato numero di casi, non rilevando a tal fine le sole attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione ad albi o per cui è necessaria una speciale abilitazione.
Inoltre, merita di essere presa in rassegna anche la modifica apportata dal Dlgs 195/2021 all’articolo 9 del Codice penale. L’articolo 1 del decreto, infatti, andando a modificare il quarto comma dell’articolo 9 del Codice penale, ha esteso anche ai reati di ricettazione e autoriciclaggio la norma derogatrice al principio di territorialità della giurisdizione italiana, includendo tali ipotesi delittuose tra quelle eccezioni espresse per cui viene sempre prevista la punibilità secondo la legge italiana dei fatti commessi dal cittadino all’estero, anche in assenza di condizione di procedibilità e in assenza del principio di reciprocità (il fatto è previsto come reato in entrambi i Paesi).
Tale modifica dei testi normativi è stata attuata o in via di applicazione da tutti Paesi membri UE. Per cui un interessante esempio di futuro utilizzo di tale norma potrebbe essere la punibilità di reati tributari in Paesi ove gli illeciti fiscali non sono considerati reati, ma solo sanzionabili dal punto di vista amministrativo, oppure la punibilità di fattispecie relative ad associazioni mafiose in Stati UE dove questa fattispecie criminosa non ancora prevista.
Infine si rileva come il decreto non introduce alcun riferimento sulle cosiddette valute virtuali con indicato nei pareri delle competenti commissioni parlamentari poiché come indicato nella relazione illustrativa del governo le stesse sono da considerarsi ricomprese nella nozione di altra utilità contenuta nei delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio, tuttavia considerato il dibattito giurisprudenziale e legislativo sulla materia non mancheranno contenziosi proprio su questa tematica.