Penale

Riciclaggio, per la connessione basta il legame tra due o più reati

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di Valerio Vallefuoco

La Cassazione penale, con la sentenza 18031/19, ha ritenuto ammissibile l’attrazione della competenza territoriale anche cautelare nel luogo dove si assume siano stati commessi i delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e associazione per delinquere con la finalità del compimento di reati tributari e omissioni contributive previdenziali e assistenziali anche se non c’è identità degli autori dei reati. Nel caso di specie, il ricorso dinnanzi alla Suprema Corte è stato proposto avverso una ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Milano aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in ordine al delitto di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di molteplici reati di natura tributaria e di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.

Secondo il ricorrente, il Collegio del riesame avrebbe errato nel riconoscere la competenza per territorio in capo al Tribunale di Milano posto che per i medesimi fatti e nei confronti dei medesimi soggetti (ad eccezione però del ricorrente) pendeva procedimento penale innanzi alla Procura della Repubblica di Bari. Per essere più chiari, nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Milano, il ricorrente era indagato per il reato di associazione per delinquere, finalizzato alla commissione di molteplici delitti di diritti tributario e di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali mentre nel procedimento presso il Tribunale di Bari si contestavano a numerosi soggetti ma non al ricorrente, per l’appunto, il delitto di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e all’autoriciclaggio anche dei proventi illeciti derivanti dalle stesse frodi fiscali su cui indagava la Procura di Milano. Ciò nonostante, il Tribunale del riesame di Milano, aveva ritenuto di confermare la propria competenza in quanto non sussisterebbe piena coincidenza degli indagati e degli importi individuati come provento della frode fiscale ma soprattutto i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio che andrebbero riguardati come i più gravi non sarebbero stati contestati al ricorrente, non indagato a Bari, ma solo ad altri soggetti, sicché non opererebbe il criterio della connessione.

Quest’ultimo assunto, è stato tuttavia sconfessato dalla Corte di cassazione, la quale richiamando un insegnamento delle Sezioni unite ( sentenza 53390 del 26 ottobre 2017) ha escluso che ai fini della configurabilità della “ connessione teleologica” che ricorre quando taluni dei reati per cui si procede siano stati commessi per eseguire o per occultare gli altri, debba sussistere identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo. In particolare, le Sezioni unite a suo tempo avevano chiarito che questo tipo di connessione, a differenza di quella plurisoggettiva e di quella monosoggettiva, richiama un legame oggettivo tra due o più reati, senza esigere che l’autore di quello strumentale all’altro debba necessariamente prendere parte a quest’ultimo, che può quindi essere commesso anche da terzi.

È importante infine il fatto che, ad oggi, la giurisprudenza sembrerebbe avallare la tesi secondo cui il reimpiego dell’imposta evasa configuri automaticamente il delitto di autoriciclaggio, con conseguente applicazione di misure cautelari reali.

Corte di cassazione – Sentenza 18031/2019

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