Rassegne di Giurisprudenza

Ricongiungimento familiare di un fratello e condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Stranieri - Immigrazione - Permesso di soggiorno per motivi familiari - Sorella - Spettanza
I cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 286 del 1998, ossia convivono effettivamente con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi scaturente dalla loro condizione di inespellibilità ma possono attivarsi per richiedere ed ottenere dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b, D.P.R. n. 394 del 1999 (Nel caso di specie la convivenza risultava provata dalle dichiarazioni del soggetto assistito e da suo figlio con le quali veniva confermata la coabitazione di due sorelle presso di loro, una in qualità di badante e l'altra come cameriera)
• Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28201

Stranieri - Diritto al ricongiungimento familiare - Collaterale di cittadino italiano - Disciplina applicabile - Art. 2 e 7 d.lgs n. 30 del 2007 - Fondamento.
Il diritto all'ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con cittadino italiano è regolato esclusivamente dalla disciplina normativa di derivazione comunitaria, introdotta dal. d.lgs 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE. Tale diritto non può, pertanto, essere riconosciuto a un cittadino straniero collaterale (nella specie sorella) del cittadino italiano, in quanto tale vincolo di parentela non è compreso nella definizione normativa di "familiare", contenuta nell'art. 2 del citato d.lgs.; né un'interpretazione estensiva della norma da ultimo citata può essere giustificata dal successivo art. 3, che prefigura la possibilità di un'estensione della nozione di "familiare", ma esclusivamente in presenza di specifiche condizioni (quali una seria infermità, l'essere a carico del cittadino italiano) di cui è necessario dimostrare l'esistenza.
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 17 dicembre 2010 n. 25661

Straniero - Nozione di vita familiare ex art. 8 Cedu - Rapporto tra fratelli maggiorenni e non conviventi - Esclusione - Conseguenze - Ricongiungimento - Effettiva convivenza - Necessità - Fondamento.
La relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile alla nozione di "vita familiare" rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 e dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 18 marzo 2020, n. 7427