La ripetuta richiesta di interlocuzione interpretativa da parte dei giudici di Palazzo Spada, oltre a conformarsi ai criteri di coordinamento e integrazione tra ordinamenti, dimostra la natura trasversale degli interessi tutelati e l’incidenza in senso ampliativo delle questioni a essi afferenti
LA MASSIMA
Appalto - Procedura di gara aperta - Concorrenza - Cauzione provvisoria - Escussione - Esclusione automatica - Principio di proporzionalità - Sanzioni amministrative.
È rimessa alla Corte di giustizia UE la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE: “se gli artt. 16, 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’art. 4, Protocollo 7, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo-CEDU, l’art. 6 del TUE, i principi di proporzionalità, concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49, 50, 54 e 56 del TFUE, ostino a norme interne (artt. 38, comma 1, lett. i, 48 e 75 del d.lgs. n. 163 del 2006) che prevedono l’applicazione dell’incameramento della cauzione provvisoria, quale conseguenza automatica dell’esclusione di un operatore economico da una procedura di affidamento di un contratto pubblico di lavori, altresì a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia o meno risultato aggiudicatario della gara”.
L’attenzione verso forme sanzionatorie sostanzialmente penali conforma il giudizio sugli atti dell’amministrazione, orientandolo verso la valorizzazione del parametro della proporzionalità in chiave di tutela degli interessi fondamentali e degli interessi economici tutelati a livello comunitario.
Il polo di attrazione è rappresentato dai parametri elaborati dalla giurisprudenza della Corte Edu “criteri Engel”, che in tema di sanzioni pecuniarie consente di intercalare la prospettiva penale anche nel...


