Ricorso per Cassazione: in caso di doppia data fa fede quella di pubblicazione
Ai fini della decorrenza del termine lungo per il ricorso per Cassazione, di cui all'articolo 327 del Cpc, ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, occorre avere riguardo, alla luce della decisione 3/2015 della Corte costituzionale, alla seconda annotazione, alla quale consegue l'effettiva pubblicità della sentenza con il compimento delle operazioni prescritte dall'articolo 133 del Cpc, quali misure volte a garantire la conoscibilità della decisione, essenziale per l'esercizio del diritto di difesa. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 75 depositata dalla sezione lavoro lo scorso 7 gennaio.
Le differenze rispetto al precedente orientamento - Deve ritenersi superato l'orientamento espresso dalle sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 13794/2012, quando fu ritenuto che ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo deposito; a parere della Suprema corte, infatti, il procedimento di pubblicazione è unico e si avvia con la consegna dell'originale completo del documento-sentenza al cancelliere, che deve certificare il deposito contemporaneamente alla data della consegna ufficiale della sentenza.
La sentenza della Consulta - Un anno fa è però intervenuta la Corte costituzione (sentenza 3/2015), statuendo che si deve ritenere che il ritardato adempimento da parte del cancelliere, attestato dalla diversa data di pubblicazione, renda inoperante la dichiarazione dell'intervenuto deposito, pur se formalmente rispondente alla prescrizione normativa, poiché si tratta di una patologia della procedura di pubblicazione della sentenza che finirebbe per incidere gravemente sulle situazioni giuridiche degli interessati; pertanto, è solo con il compimento delle operazioni prescritte dalla legge che può dirsi realizzata quella pubblicità alla quale è subordinata la titolarità in capo ai potenziali interessati di puntuali situazioni giuridiche, come il potere di prendere visione degli atti pubblicati e di estrarne copia.
Con la sentenza 75/2016 la Corte di cassazione prende atto della decisione e muta orientamento.
Corte di cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza 7 gennaio 2016 n. 75