Civile

Ricorso al Cnf entro 30 giorni per le sanzioni notificate dal 1° gennaio 2015

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di Paola Rossi

Il ricorso dell'avvocato contro la sanzione disciplinare notificatagli dopo il 1° gennaio 2015 va depositato entro 30 giorni, in base alla previsione della legge 247 del 2012, e non entro il più breve termine di 20 giorni previsto dalla disciplina precedente. Come spiegano le sezioni Unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 19676/2020, il nuovo termine vale anche per la sanzione disciplinare comminata in base alla precedente procedura dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e non dal Consiglio distrettuale di disciplina previsto dal nuovo ordinamento della professione forense.
L'entrata in vigore delle nuove regole procedurali, disciplinate nel dettaglio dal regolamento del Consiglio nazionale forense del 2014, è appunto il 1° gennaio 2015 e la loro applicazione non è impedita dalla circostanza che il procedimento disciplinare sia stato governato e concluso prima di tale data. Infatti, ciò che rileva è la data di notifica della sanzione irrogata. E, nel caso specifico affrontato dalle sezioni Unite, la decisione presa a novembre 2014 era stata notificata al professionista sanzionato i primi di marzo del 2015. Cioè quando erano ormai in vigore le nuove regole procedurali più favorevoli al "condannato", il quale invece in base al vecchio ordinamento avrebbe potuto impugnare la sanzione davanti al Cnf solo depositando il ricorso nel termine più breve di 20 giorni dalla notifica della decisione disciplinare. Le sezioni Unite giungono alla conclusione che sia la data di notifica della sanzione a costituire lo spartiacque di applicabilità del nuovo termine. La decisione di legittimità ha così offerto la corretta interpretazione della legge 247 e in particolare dell'articolo 61 che consente il deposito entro 30 giorni e dell'articolo 65 che contiene le norme transitorie della sua applicazione. La norma transitoria impediva infatti l'applicazione delle nuove regole procedurali fino all'adozione e all'entrata in vigore dei previsti regolamenti.

Corte di Cassazione - Sezioni Unite - Sentenza 21 settembre 2020 n. 19676

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